
PRES. MENICHINO G REL. GENGHINI M.
PM. LA VALVA L (CONF)
RIC. PANE
RES. LLYOD TRIESTIN
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - marittimo ed aereo - indennità - in genere - retribuzione - in genere - compenso per lavoro straordinario forfettizzato - inclusione nel computo dell'indennità di anzianità - divieto ex ccnl 23 luglio 1959 "erga omnes" - legittimità.
COD.NAV. ART. 361
COD.NAV. ART. 374
D. P. R. DEL 28/8/1960 NUM. 1333
D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1
L. DEL 31/3/1977 NUM. 91 *COST.
In tema di rapporto di lavoro nautico, il compenso per lavoro
straordinario
forfettizzato è escluso dal computo
dell'indennità di anzianità,
disponendo in tal senso il c.c.n.l. 23 luglio 1959 (dichiarato efficace
erga omnes con d.p.r. 28 agosto 1960 n. 1333) ed essendo la
legittimità
di tale previsione della disciplina collettiva - la quale deroga, ai
sensi
del secondo comma dell'art. 374 cod. nav., all'art. 361 dello stesso
codice
- confermata dalla modifica apportata al citato art. 361 dall'art. 1,
terzo
comma, del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito, con modificazioni,
dalla
legge 31 marzo 1977 n. 91), il quale, per il futuro, demanda in via
esclusiva
alla contrattazione collettiva l'individuazione degli emolumenti di
carattere
fisso e continuativo da prendere a base per la determinazione
dell'indennità
di anzianità.