Giurisprudenza

   
SEZ. L SENT. 08480 DEL 18/11/1987
PRES. DELLA TERZA E  REL. CAMPANILE M.
PM. GAZZARA G (CONF)
RIC. SOC TIRRENIA
RES. TODISCO

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - Procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - in genere - criteri di collegamento ex art. 603 cod. nav. - rilevanza - mancanza - criterio generale ex artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - applicabilità.

COD.PROC.CIV. ART. 18     COST.
COD.PROC.CIV. ART. 19
COD.PROC.CIV. ART. 413
COD.NAV. ART. 603

Nelle controversie relative a rapporti di lavoro marittimo, la determinazione del giudice competente per territorio, ove non sia utilizzabile alcuno dei criteri di collegamento previsti dall'art. 603 cod. nav. (prevalente sull'art. 413 cod. proc. civ., il cui concetto di azienda o dipendenza non è riferibile alla nave), deve essere compiuta alla stregua del criterio generale del foro del convenuto, stabilito, rispettivamente per le persone fisiche e giuridiche, dagli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., il primo dei quali è espressamente richiamato dall'art. 413 dello stesso codice.