Giurisprudenza

   
SEZ. L SENT. 08406 DEL 16/11/1987
PRES. AFELTRA G   REL. MAROTTA R.
PM. MARTONE A (CONF)
RIC. VACCARI
RES. INAIL

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL SOCIO - COMPAGNIE PORTUALI - Funzione - compimento di operazioni portuali per conto di terzi - ammissibilità - condizione - struttura e finalità delle società cooperative di lavoro - configurabilità - conseguenze - attività di intermediazione nel rapporto di lavoro fra gli iscritti e le imprese portuali ed esecuzioni dirette delle predette operazioni - configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato - esclusione.

COD.CIV. ART. 2094
COD.NAV. ART. 110
COD.NAV. ART. 111
COD.NAV. ART. 112
D.P.R. DEL 15/2/1952 NUM. 328

Le compagnie portuali costituite dalle maestranze addette alle operazioni di movimento di merci nel porto (carico, scarico, trasbordo e deposito) - operazioni che non possono farsi rientrare nella nozione di trasporto di merci - assumono la sola funzione di fornire (anche alle imprese concessionarie dell'esercizio delle suddette operazioni portuali per conto di terzi) le maestranze necessarie da impiegare nello svolgimento di tale attività e, soltanto se ottengono la relativa concessione, che non è implicita nell'atto di costituzione, possono anche espletare per conto di terzi le operazioni portuali. Pertanto le suddette compagnie portuali hanno la struttura e la finalità delle società cooperative di lavoro e quindi il vincolo che lega alla compagnia stessa i lavoratori iscritti ha natura associativa. Conseguentemente deve escludersi la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tanto nel caso in cui le compagnie svolgano solo attività di intermediazione nel rapporto di lavoro che si viene ad instaurare fra gli iscritti stessi e le imprese portuali, quanto nel caso in cui esse provvedano in base a concessione, all'esecuzione diretta di operazioni portuali per conto terzi, mantenendosi la prestazione lavorativa dell'iscritto sempre nell'ambito del rapporto sociale, quale apporto contrapposto ad un suo diritto di partecipazione agli utili.