Giurisprudenza

   
SEZ. L SENT. 08405 DEL 16/11/1987
 PRES. NOCELLA C   REL. GIUSTINIANI V.
 PM. LA VALVA L (CONF)
 RIC. IANNELLO
 RES. SOC COOP GARIB

 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA ONNICOMPRENSIVITà - Insussistenza - limiti - applicabilità per il compenso dovuto per ferie e festività - esclusione - limiti derivanti dalla autonomia collettiva e individuale - validità - osservanza dell'art. 36 cost. - obbligatorietà - calcolo dei cosiddetti istituti indiretti - criteri - fattispecie relativa al lavoro marittimo.

 COD.CIV. ART. 2099
 COD.CIV. ART. 2108
 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 361
 COD.NAV. ART. 374
 L. DEL 27/5/1949 NUM. 260 ART. 5
 L. DEL 31/3/1954 NUM. 90 ART. 1
 L. DEL 31/3/1977 NUM. 91    *COST.
 L. DEL 22/2/1934 NUM. 370

 Il principio dell'onnicomprensività della retribuzione del lavoratore subordinato non ha valore di regola generale, ed in particolare non è stato adottato dal legislatore per la determinazione nè della retribuzione spettante al lavoratore in periodo feriale nè del compenso per le festività che vanno rapportati alla retribuzione globale con carattere di normalità, con esclusione quindi di compensi non continuativi o straordinari per loro natura o per patto espresso, sicchè la determinazione della misura, delle modalità e dei termini di erogazione della retribuzione resta affidata all'autonomia collettiva e, nell'ambito di questa, all'autonomia individuale, con l'unico limite posto dallo art. 36 cost. circa la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione stessa. Ciò vale anche in tema di determinazione della base di calcolo dei cosiddetti istituti indiretti in materia di lavoro marittimo con la conseguenza, in particolare, che la individuazione delle voci da prendere a base del calcolo del compenso per ferie e per riposi compensativi va fatta alla stregua della disciplina collettiva del settore. (principio affermato con riferimento al c.c.n.l. 31 maggio 1975 per i dipendenti da imprese di navigazione).
 



 
 

 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - Determinazione - in genere - presta- zioni eccedenti l'orario contrattuale - carattere straordinario - continuatività ed obbligatorietà - irrilevanza - computo del compenso per lo straordinario sulla base di calcolo dell'indennità per il riposo compensativo non goduto e per le ferie non fruite - esclusioni implicite evincibile dalla contrattazione collettiva - ammissibilità.

 COD.CIV. ART. 2099
 COD.CIV. ART. 2108
 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 361
 COD.NAV. ART. 374
 L. DEL 31/3/1977 NUM. 91    *COST.

 Ove la disciplina collettiva stabilisca il normale orario giornaliero, la prestazione lavorativa eccedente l'orario concordato, anche se inferiore al limite legale massimo, va qualificata straordinaria e quindi retribuita a norma dell'art. 2108 cod. civ., senza che l'eventuale carattere continuativo ed obbligatorio della stessa valga a trasformarla in prestazione ordinaria. Pertanto, legittimamente la contrattazione collettiva di settore (nella specie: ccnl 31 maggio 1975) implicitamente esclude che il compenso per il lavoro straordinario concorra a formare la base di calcolo della indennità per il riposo compensativo non goduto e per le ferie non fruite.