Giurisprudenza

   
SEZ. L SENT. 07584 DEL 13/10/1987
 PRES. MENICHINO G  REL. ALIBRANDI A.
 PM. FEDELI M (CONF)
 RIC. SOC LLOYD
 RES. IMPROTA

 


LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO - Disciplina - compenso per ferie ed altre competenze indirette - determinazione - retribuzione - calcolo - criteri - riferimento ai contratti individuali o collettivi - limiti.

 COSTITUZIONE ART. 36
 COD.CIV. ART. 2099
 COD.CIV. ART. 2108
 COD.CIV. ART. 2109
 COD.NAV. ART. 1
 COD.NAV. ART. 325

 In tema di rapporto di lavoro nautico, rispetto al quale le norme del codice civile possono trovare applicazione, secondo il disposto dell'art. 1 cod. nav., solo quando tale codice non contenga apposite disposizioni nè altre applicabili per analogia, la determinazione delle componenti della retribuzione da prendere a base del calcolo del compenso per ferie ed altre competenze indirette deve essere compiuta alla stregua della specifica disciplina dettata dai contratti collettivi (che il citato art. 1 comprende tra le fonti del diritto della navigazione) e non alla stregua della normativa del codice civile, restando esclusa - anche ai fini della verifica dell'osservanza del precetto del primo comma dell'art. 36 cost. - la possibilità di commistione fra i criteri risultanti da detta normativa e quelli stabiliti dalla disciplina convenzionale.