Giurisprudenza

   
SEZ. L SENT. 06827 DEL 08/08/1987    
 PRES. ZAPPULLI A   REL. ALIBRANDI A  
 PM. GAZZARA G (PARZ DIFF)
 RIC. COM MAR CAMELI
 RES. LOMBARDO

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - lavoro subordinato - periodo di riposo - ferie annuali - retribuzione dovuta per le ferie - determinazione - criteri - principio di onnicomprensività - insussistenza - disciplina collettiva - rilevanza - fattispecie relativa alla computabilità per le ferie del compenso per lavoro straordinario forfettizzato, della indennità "rischio minè, di un "bonus" mensile e di altri compensi.

 COSTITUZIONE ART. 36
 COD.CIV. ART. 2109     *COST.
 COD.CIV. ART. 2121     *COST.
 COD.NAV. ART. 1
 COD.NAV. ART. 325

 Nè dall'art. 36 cost. nè dall'art. 2109 cod. civ., applicabile anche al lavoro marittimo, risulta che la retribuzione dovuta per le ferie debba essere comprensiva di ogni elemento retributivo continuativo - come è invece richiesto dall'art. 2121 cod. civ. ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità - e, pertanto, in mancanza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, è alla disciplina collettiva che, anche in tema di lavoro marittimo, deve farsi riferimento per individuare la nozione di retribuzione ai fini del trattamento per le ferie. (principio affermato, nella specie, in relazione alla questione della computabilità o meno nel trattamento per le ferie del compenso per lavoro straordinario forfettizzato, dell'indennità "rischio mine", di un "bonus" mensile e di altri compensi).