Giurisprudenza

   
SEZ. 1 SENT. 06715 DEL 05/08/1987
 PRES. BOLOGNA I   REL. MALTESE D.
 PM. ZEMA M (PARZ DIFF)
 RIC. AMM FINANZE
 RES. SOC CASTEL

 NAVE - OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVE - IN GENERE - SALVATAGGIO DI NAVE COSIDDETTO OBBLIGATORIO - Sequestro e confisca del carico - diritto del soccorritore al compenso - nei confronti della amministrazione finanziaria - insussistenza.

 COD.NAV. ART. 490

 In ipotesi di salvataggio di nave cosiddetto obbligatorio, cioè effettuato in ottemperanza del dovere imposto dall'art. 490 cod. nav., il diritto del soccorritore al compenso sussiste nei confronti dei soggetti interessati alla spedizione marittima, il cui patrimonio abbia tratto immediato e diretto vantaggio dall'eliminazione del rischio di perdita della nave e del suo carico. Detto compenso, pertanto, non può essere preteso nei confronti dell'amministrazione finanziaria, la quale, a seguito di sequestro e confisca del carico, perchè importato in violazione della disciplina doganale (nella specie, sigarette), abbia provveduto ad immetterlo al consumo, considerato che gli eventuali benefici dell'amministrazione medesima, per tali vicende, attengono ad un momento che è successivo al salvataggio ed alla insorgenza del diritto nei riguardi degli indicati interessati. (la s.c., enunciando il principio di cui sopra, ha precisato che la ricorrenza di un salvataggio obbligatorio non restava esclusa per il fatto che la nave si trovava in pericolo a seguito di raffiche sparate da una motovedetta della guardia di finanza, la quale aveva poi richiesto il soccorso).