Giurisprudenza

   
SEZ. L SENT. 06627 DEL 30/07/1987
 PRES. ZAPPULLI A   REL. ALIBRANDI A.
 PM. GAZZARA G (PARZ DIFF)
 RIC. TRANS NAV SARD
 RES. SCLAFANI

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - nelle ferie - computo - criteri - contratto collettivo - rilevanza - fattispecie relativa alla computabilità del lavoro straordinario forfettizzato e dell'indennità "rischio mine".

 COSTITUZIONE ART. 36
 COD.CIV. ART. 2109     *COST.
 COD.CIV. ART. 2121     *COST.
 COD.NAV. ART. 1
 COD.NAV. ART. 325

 Nè dall'art. 36 cost. nè dall'art. 2109 cod. civ., applicabile anche al lavoro marittimo, risulta che la retribuzione dovuta per le ferie debba essere comprensiva di ogni elemento retributivo continuativo - come è invece richiesto dall'art. 2121 cod. civ. ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità - e, pertanto, in mancanza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, è alla disciplina collettiva che, anche in tema di lavoro marittimo, deve farsi riferimento per individuare la nozione di retribuzione ai fini del trattamento per le ferie. (principio affermato, nella specie, in relazione alla questione della computabilità o meno nel trattamento per le ferie del compenso per lavoro straordinario forfettizzato e dell'indennità "rischio mine"). 
 



 

 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - Di anzianità - diritto del lavoratore - momento costitutivo - effetti - ultrattività della precedente disciplina difforme - esclusione - fattispecie relativa a rapporto di lavoro marittimo cessato nel vigore dell'art. 361 cod. nav. nel testo ex art. 1 del d.l. n. 12 del 1972.

 COD.CIV. ART. 2120     *COST.
 COD.CIV. ART. 2121     *COST.
 COD.NAV. ART. 361
 D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1
 L. DEL 31/3/1977 NUM. 91    *COST.

 Il diritto all'indennità di anzianità, perfezionandosi soltanto al momento dell'estinzione del rapporto di lavoro, rimane integralmente regolato dalla disciplina giuridica vigente in tale momento, con conseguente esclusione dell'ultrattività della precedente disciplina difforme, la quale non preclude al legislatore di regolare gli effetti dei rapporti giuridici non ancora esauriti. (principio affermato in fattispecie relativa a rapporto di lavoro cessato nel vigore dell'art. 361 cod. nav. nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977 n. 91).