Giurisprudenza

   
SEZ. L SENT. 05443 DEL 20/06/1987
 PRES. MENICHINO G  REL. GENGHINI M
 PM. FEDELI M (CONF)
 RIC. SOC IT NAVIGAZ
 RES. CAMPOFELICE

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Disciplina applicabile - indennità accessorie - calcolo - retribuzione base - compenso per lavoro straordinario composto in via continuativa e forfettizzata - incidenza - esclusione.

 COD.CIV. ART. 2099
 COD.CIV. ART. 2120     *COST.
 COD.NAV. ART. 361
 COD.NAV. ART. 374
 COD.NAV. ART. 1
 CONTR. COLL. DEL 23/7/1959
 D. P. R. DEL 28/8/1960 NUM. 1333
 D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1
 L. DEL 31/3/1977 NUM. 91    *COST.

 Il rapporto di lavoro nautico è regolato dalle norme del codice della navigazione, integrante una legislazione speciale, nonchè dalle norme della contrattazione collettiva, che l'art. 1 delle disposizioni preliminari di detto codice annovera fra le proprie fonti, con la conseguenza che, in presenza di un'apposita disciplina contenuta in detta contrattazione collettiva, non sono invocabili, nemmeno in via analogica, le disposizioni dettate dal codice civile in tema di lavoro subordinato. Tale principio opera anche con riguardo alla retribuzione da prendere a base per il computo di indennità accessorie; e, quindi, il compenso per lavoro straordinario, corrisposto in via continuativa e "forfettizzata", non deve essere incluso nella base retributiva qualora si tratti di indennità per le quali le norme collettive non contemplino siffatta inclusione (nella specie, indennità per periodo feriale, riposi compensativi, lavoro di sabato oltre la quinta ora, festività non godute, rischio da mine, nella disciplina di cui al c.c.n.l. dell'1 dicembre 1974). Detto compenso per straordinario, inoltre, non deve essere comunque incluso per il calcolo dell'indennità di anzianità, tenuto conto che gli artt. 361 e 374 secondo comma cod. nav. contemplano in proposito la facoltà di deroga in favore della contrattazione collettiva, che tale deroga è prevista dal c.c.n.l. del 23 luglio 1959 (dichiarato efficace "erga omnes" con il d.p.r. 28 agosto 1960 n. 1333) e che la legittimità della relativa previsione trova conferma nella interpretazione autentica del citato art. 361 cod. nav. in tal senso effettuata (con efficacia retroattiva) dall'art. 1 terzo comma del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (nel testo fissato dalla legge di conversione 31 marzo 1977 n. 91), il quale, peraltro per il futuro, demanda in via esclusiva ai contratti collettivi l'individuazione degli emolumenti da prendere a base per la determinazione dell'indennità di anzianità.