Giurisprudenza

   
SEZ. L SENT. 03914 DEL 22/04/1987
 PRES. NOCELLA C   REL. FLORIO N,
 PM. DI RENZO M (PARZ DIFF)
 RIC. TACCHI
 RES. SOC ALITALIA

 IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - CAPOSCALO - NOZIONE - FUNZIONI - Rappresentanza dell'esercente la linea aerea - attività di contenuto prevalentemente amministrativo e tecnico - conseguenze - qualificazione del caposcalo come lavoratore subordinato - specificità.

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE.

 COD.NAV. ART. 733
 COD.NAV. ART. 880
 COD.NAV. ART. 882
 R. D. DEL 11/7/1929 NUM. 1302 ART. 17
 L. DEL 8/2/1934 NUM. 331 ART. 15

 Il caposcalo - definito dall'art. 17 del r.d. 11 luglio 1929 n. 1302 come il rappresentante della società esercente linee aeree civili sovvenzionate ed incluso dall'art. 733 cod. nav. nel personale addetto ai servizi a terra - svolge, nell'ambito dello aeroporto al quale è preposto, una funzione di rappresentanza dell'esercente la linea aerea, fatta eccezione, ai sensi dello art. 880 cod. nav., delle attribuzioni per le quali la rappresentanza è conferita ad altri preposti, nonchè funzioni di contenuto eminentemente amministrativo e tecnico (art. 882 cod. nav.) - pertanto, tenuto conto dei poteri e delle attribuzioni conferitigli e considerato che l'attività nella quale gli uni e le altre si estrinsecano si inserisce nella gestione dell'impresa di navigazione aerea, il caposcalo costituisce una figura di lavoratore subordinato, la cui posizione di lavoro è caratterizzata da una specifica professionalità e da una discrezionalità tecnico - direttiva.