Giurisprudenza

   
SEZ. 1 SENT. 03482 DEL 09/04/1987
 PRES. VELA A   REL. VIGNALE M.R.
 PM. LEO A (DIFF)
 RIC. SOC ALITALIA
 RES. SOC FALL BO

 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - SU (O CONTRO DOCUMENTI) - IN GENERE - Vendita di cose su lettera di trasporto aereo - diritti inerenti alla riconsegna della merce - lettura al portatore - titolarità del legittimo possessore del titolo - pagamento del prezzo a mezzo banca - irrilevanza.

 COD.CIV. ART. 1527
 COD.CIV. ART. 1530
 COD.CIV. ART. 1713
 COD.NAV. ART. 964

 Nella compravendita di cose su lettera di trasporto aereo, la quale integra vendita su documenti ai sensi ed agli effetti degli artt. 1527 e segg. cod. civ. (configurando detta lettera un titolo rappresentativo della merce), i diritti inerenti alla riconsegna della merce, e, quindi, anche il diritto di far valere l'eventuale responsabilità risarcitoria del vettore, spettano al legittimo possessore del titolo (senza necessità di girata, ove detta lettera sia al portatore, come consentito dall'art. 964 cod. nav.), mentre è in proposito irrilevante che il pagamento del prezzo sia avvenuto a mezzo banca, secondo la previsione dell'art. 1530 cod. civ., considerato che la banca medesima riceve il titolo rappresentativo in qualità di delegata al pagamento, provvedendo poi a trasferirlo al compratore - delegante.