Giurisprudenza

   
SEZ. L SENT. 03250 DEL 03/04/1987
 PRES. DELLA TERZA E  REL. GENGHINI M.
 PM. LA VALVA L (DIFF)
 RIC. SOC ELITOS
 RES. GUAGENTI

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - comandante - risoluzione - per volontà dell'armatore o dell'esercente - lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - personale di volo - attribuzione di mansioni diverse e meno qualificate di quelle dell'assunzione - rifiuto - legittimità - fattispecie relativa a rifiuto di un primo comandante di svolgere mansioni di pilota in sottordine ad altro comandante di livello inferiore.

 COD.CIV. ART. 2103
 COD.NAV. ART. 877
 COD.NAV. ART. 905

 Anche i dipendenti compresi tra il personale di volo - al pari di qualsiasi altro prestatore di lavoro - devono essere adibiti alle mansioni per le quali sono stati assunti e pertanto non sono tenuti a prestare - e possono quindi legittimamente rifiutare - un servizio diverso da quello che risulta dal contratto individuale di assunzione e dal contratto collettivo. Pertanto, ove sia venuta meno la fiducia dell'armatore nel dipendente con qualifica di comandante, è possibile - ricorrendone i presupposti - il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo; diversamente il dipendente non può essere adibito a prestare un'opera diversa e professionalmente meno qualificata rispetto a quella per la quale egli ha il brevetto ed è stato assunto. (nella specie la suprema corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad un dipendente con qualifica di primo comandante che si era rifiutato di svolgere le mansioni di pilota in sottordine ad altro comandante di livello inferiore).