Giurisprudenza

   
 SEZ. L SENT. 02787 DEL 20/03/1987
 PRES. ANTOCI S   REL. ALIBRANDI A.
 PM. FEDELI M (DIFF)
 RIC. AMATO
 RES. SOC AG MARITT

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - CONTRATTI DI LAVORO DELLA GENTE DI MARE - Disciplina - legge nazionale della nave straniera - applicabilità - limiti.

 PRELEGGI ART. 31
 COD.NAV. ART. 9

 Riguardo ai contratti di lavoro della gente di mare, l'applicabilità della disciplina richiamata dall'art. 9 disposizioni preliminari cod. nav. - secondo cui tali contratti sono regolati dalla legge nazionale della nave, salva, se questa è di nazionalità straniera, la diversa volontà delle parti - trova limite, ai sensi dell'art. 31 delle preleggi, soltanto nella contrarietà alle norme costituzionali, all'ordine pubblico ed al buon costume.
 


 

 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - Procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - in genere - lavoro marittimo - arruolamento di durata fino allo sbarco - luogo di cessazione del rapporto ex art. 603 cod. nav. - individuazione.

 COD.PROC.CIV. ART. 413
 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 603

 In tema di lavoro marittimo, ove si tratti di arruolamento la cui durata, secondo la relativa convenzione, abbia termine con lo sbarco, è da considerare luogo di cessazione del rapporto - ai sensi dell'art. 603 cod. nav. ed ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alla controversia attinente al rapporto stesso - quello in cui il marittimo è stato sbarcato.