Giurisprudenza

   
  SEZ. L SENT. 02291 DEL 04/03/1987
 PRES. DELLA TERZA E  REL. ALIBRANDI A.
 PM. FEDELI M (CONF)
 RIC. GADALETA
 RES. SOC CARBOCOKE

 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - Procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - in genere - rapporto di arruolamento a tempo indeterminato ex ccnl 3 luglio 1981 per l'imbarco degli equipaggi delle navi da carico superiori a 500 t.s.l. - controversia relativa - competenza per territorio - luogo di cessazione del rapporto - individuazione - cancellazione dal turno o non reiscrizione quali conseguenze automatiche del raggiungimento del sessantesimo anno di età - esclusione.

 COD.PROC.CIV. ART. 413
 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 603
 CONTR. COLL. DEL 3/7/1981

 Secondo il c.c.n. 3 luglio 1981 per l'imbarco degli equipaggi delle navi da carico superiori a 500 t.s.l., il rapporto di arruolamento a tempo indeterminato - che è caratterizzato da una fase "attiva" (periodo d'imbarco), che va dall'imbarco allo sbarco per godimento delle ferie e riposi compensativi, da una fase di "inattività predeterminata" (periodo di riposo), che va dallo sbarco per un periodo di riposo a terra al nuovo imbarco od all'entrata in disponibilità, e da una fase di "inattività eventuale e indeterminata" (disponibilità retribuita), qualora il reimbarco non avvenga entro il compimento predeterminato del periodo di riposo - si protrae dal momento in cui il marittimo viene a fruire della continuità a quello della cancellazione dal turno o della non reiscrizione. Pertanto, ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alla controversia di lavoro attinente al detto rapporto, luogo di cessazione del medesimo va considerato quello in cui il marittimo abbia ricevuto la comunicazione della cancellazione o della non reiscrizione anzidette, restando peraltro escluso che queste conseguano automaticamente al raggiungimento da parte del marittimo del sessantesimo anno d'età, in quanto tale evento costituisce - ai sensi del contratto collettivo suddetto - solo giustificato motivo di cui l'armatore ha facoltà di avvalersi per risolvere (mediante la cancellazione o la non reiscrizione) il rapporto.