Giurisprudenza

   
  SEZ. L SENT. 00383 DEL 17/01/1987
 PRES. CHIAVELLI A.  REL. DE LUCA M.
 PM. LEO A. (CONF)
 RIC. SOC. IT. NAVIG.
 RES. ASCIONE

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Rapporto di lavoro marittimo - disciplina - fonti - norme costituzionali in materia di lavoro - inclusione - norme corporative - esclusione - analogia legis - ambito di applicazione - presupposti.

 FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - ANALOGICA - ANALOGIA LEGIS.

 COSTITUZIONE ART. 36
 PRELEGGI ART. 12
 COD.NAV. ART. 1
 D.L.LT. 14/9/1944 N. 287 ART. 3
 D.L.LT. 23/11/1944 N. 369 ART. 43

 Nel sistema delle fonti di diritto in tema di rapporto di lavoro marittimo - nel quale hanno rango primario le norme costituzionali di generale applicazione in materia di lavoro (come l'art. 36 cost.) e dal quale vanno invece escluse le norme corporative, la cui menzione (anche) nell'art. 1 cod. nav. deve ritenersi soppressa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944 n. 287, salve le eccezioni previste dall'art. 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369 - l'analogia legis, che precede il ricorso al diritto comune o civile, riguarda soltanto le disposizioni del diritto della navigazione e trova applicazione soltanto in presenza dei relativi presupposti, tra cui la capacità espansiva della formulazione o, quantomeno, della "ratio" della norma di diritto della navigazione, da applicare analogicamente. 


 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - Rapporto di lavoro marittimo - istituti di retribuzione indiretta - calcolo - criteri - onnicomprensività - principio generale - insussistenza - determinazione in base alla contrattazione individuale e collettiva - compenso per lavoro straordinario forfettizzato - indennità rischio mine - corresponsione da parte di società di navigazione ai propri dipendenti - incidenza sulla liquidazione delle spettanze per ferie, festività, riposi e sabati - riferimento alla disciplina collettiva - necessità - limite legale di tale disciplina - compenso per le festività infrasettimanali.

 COSTITUZIONE ART. 36
 COD.NAV. ART. 1
 COD.NAV. ART. 325
 L.  27/5/1949 N. 260 ART. 5
 L.  31/3/1954 N. 90 ART. 1
 L.  19/12/1979 N. 649
 CONTR. COLL. DEL 31/5/1975

 Anche in tema di rapporto di lavoro marittimo e pure con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 649 del 1979 (che ha aggiunto all'art. 325 cod. nav. il comma per cui "la misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro"), la determinazione della retribuzione da porre a base del calcolo degli istituti di retribuzione indiretta va effettuata tenendo conto che il criterio di onnicomprensività della retribuzione non esiste come principio generale, ma è adottato solo da specifiche disposizioni di legge, restando negli altri casi affidata all'autonomia negoziale (collettiva o individuale) delle parti la delimitazione della detta base retributiva. pertanto, il giudice del merito - per stabilire se, nel vigore del c.c.n.l. 31 maggio 1975 per le società di navigazione di preminente interesse nazionale, il compenso predeterminato o forfettario per il lavoro straordinario e la indennità rischio-mine siano o no da includere nella retribuzione da porre a base del calcolo del compenso per ferie, festività, riposi e sabati - deve considerare che la disciplina collettiva, nella determinazione della retribuzione predetta, trova un limite legale solo in ordine al compenso per le festività infrasettimanali - in quanto l'art. 5 della legge n. 260 del 1949 (che peraltro non è estensibile alle domeniche) fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio - e non anche in ordine al compenso per gli altri istituti, atteso in particolare che l'art. 36, terzo comma, cost. non prevede il trattamento economico del riposo settimanale e non determina l'entità della retribuzione per le ferie. 


 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO MARITTIMO - "In regime di continuità" - configurabilità - connotati - soggezione alla prescrizione biennale ex art. 373 cod. nav. dei crediti relativi a detto rapporto - decorrenza - cessazione del rapporto - coincidenza con la data di cancellazione del marittimo dal cosiddetto turno particolare.

 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 326
 COD.NAV. ART. 351
 COD.NAV. ART. 373

 Il rapporto di lavoro del marittimo "in regime di continuità" si caratterizza come rapporto speciale di lavoro marittimo - del quale è connotato essenziale la destinazione della prestazione lavorativa al servizio della nave - anche con riferimento agli intervalli inoperosi fra ciascuno sbarco e l'imbarco immediatamente successivo. Consegue che i crediti del marittimo attinenti al detto rapporto - la cui unicità non è esclusa dagli intervalli di sospensione della prestazione lavorativa - sono soggetti al termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 373 cod. nav., che inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto stesso, la quale coincide non con lo sbarco ma con la data di cancellazione (o non reiscrizione) del marittimo nel cosiddetto turno particolare.