Corte di Cassazione
Sez. L, Sentenza n. 17092 del 08/10/2012
Presidente: Vidiri G.  Estensore: Nobile V.  Relatore: Nobile V.  P.M. Servello G. (Conf.)
Autorita' Portuale Venezia (Bianchini ed altro) contro Casadoro ed altri
(Cassa con rinvio, App. Venezia, 23/06/2009)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO - Rapporto di lavoro fra compagnie portuali costituite in forma cooperativa e singoli lavoratori soci - Configurabilità - Limiti - Mera fornitura di manodopera qualificata alle imprese portuali - Litisconsorzio - Necessità - Esclusione.

Cod. Proc. Civ. art. 102
Legge 23/10/1960 num. 1369
Cod. Navig. art. 110
Cod. Navig. art. 111

Il rapporto di lavoro fra compagnie portuali - costituite in forma cooperativa ed aventi personalità giuridica - e singoli lavoratori soci si instaura solo quando le prime esercitano direttamente l'attività di impresa per le operazioni di carico e scarico e non anche quando le compagnie medesime si limitano a fornire la manodopera qualificata alle imprese portuali, ipotesi quest'ultima nella quale la compagnia portuale funziona, in pratica, da ufficio di collocamento -restando inapplicabile il divieto di appalto di manodopera di cui alla legge n. 1369 del 1960- e rimane pertanto esente da ogni responsabilità, anche in sede di rivalsa, per gli infortuni occorsi ai lavoratori. Ne deriva che in tale seconda ipotesi, e con riferimento alla domanda risarcitoria per infortunio promossa dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, non è configurabile litisconsorzio necessario tra la compagnia portuale che si limiti a fornire lecitamente manodopera al soggetto esercente l'attività imprenditoriale nell'ambito della quale si sia verificato l'infortunio.



PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO - Configurabilità - Estremi - Carattere del rapporto di antecedente o presupposto della pretesa - Sufficienza - Fattispecie.

Cod. Proc. Civ. art. 409
Cod. Civ. art. 2043
Cod. Civ. art. 2059

Per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409, n. 1, cod. proc. civ., debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la "causa petendi" di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, e non già meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, essendo irrilevante l'eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio di cui in massima, ha confermato sul punto la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente la competenza del giudice del lavoro nella controversia promossa "jure hereditatis" dai familiari del lavoratore nei confronti dell'impresa utilizzatrice della prestazione, benché un rapporto di lavoro non fosse configurabile né con tale impresa né con la compagnia portuale, di cui il dante causa era socio lavoratore).

(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.2.2013) 

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