Corte di Cassazione
Sez. 5, Sentenza n. 13457 del 27/07/2012
Presidente: Pivetti M.  Estensore: Cosentino A.  Relatore: Cosentino A.  P.M. Del Core S. (Conf.)
Gestioni Commerciali Spa (Tosi ed altro) contro Agenzia Entrate ed altro
(Rigetta, Comm. Trib. Reg. Venezia, 14/04/2010)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI - Cessioni intracomunitarie ai sensi del d.l. n. 331 del 1993 conv. in legge n. 427 del 1993 - Non imponibilità - Presupposti - Introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro - Necessità - Onere della prova - A carico del contribuente - Sussistenza - Fondamento - Modalità - Fattispecie.
 
Cod. Civ. art. 2697
Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41
Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 46
Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50
Legge 29/10/1993 num. 427
Direttiva del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 28 quater
Direttiva del Consiglio CEE 16/12/1991 num. 680

In tema di I.V.A., nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria contesti, recuperando l'imposta non versata, la non imponibilità della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso, per difetto del presupposto dell'introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro, richiesto dall'art. 41, comma primo, lett. a), del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, grava sul cedente la prova dello stesso. A tal fine, non è sufficiente aver richiesto ed ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito al cessionario da altro Stato membro, trattandosi di adempimenti formali prescritti per agevolare il successivo controllo, ma è necessario che il cedente verifichi, con la diligenza dell'operatore commerciale professionale, le caratteristiche di affidabilità della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, ponendo in essere un comportamento apprezzabile in termini di buona fede, secondo una valutazione riservata al giudice di merito, in quanto attinente a questione inevitabilmente legata alle specifiche caratteristiche di ciascuna vicenda. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la prova del trasferimento all'estero della merce perché i documenti di trasporto CMR, pure astrattamente idonei a questo scopo, erano stati nel caso di specie compilati in modo da non consentire di identificare né il trasportatore, né il veicolo utilizzato per il trasporto).


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.2.2013) 

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