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Sez. 2, Sentenza n. 13265 del 26/07/2012
Presidente: Bucciante E. Estensore: Carrato A. Relatore: Carrato A. P.M. Carestia A. (Conf.)
Cristiano Brussa Srl ed altro (Strano ed altro) contro Com. Venezia (Paoletti ed altri)
(Rigetta, Trib. Venezia, 02/01/2006)
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - IN GENERE - Trasporto di cose per conto terzi nella laguna di Venezia - Legge della Regione Veneto n. 63 del 1993 - Autorizzazione comunale - Necessità - Natura di provvedimento "ob rem" - Configurabilità - Conseguenze - Sostituibilità dell'imbarcazione autorizzata con altro natante - Legittimità - Limiti.
Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 30 com. 4
Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 43 com. 1
Il servizio di trasporto di cose per conto terzi nella laguna di Venezia, ai sensi dell'art. 30, quarto comma, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, è soggetto ad apposita autorizzazione a connotazione reale, in quanto è da riferirsi ad uno specifico ed esclusivo natante, il quale pertanto non può essere sostituito, in via definitiva o temporanea, con altra imbarcazione, se non previa comunicazione all'autorità comunale e successiva conclusione di un nuovo procedimento autorizzatorio.
(pagina a cura di Enzo
Fogliani - aggiornata il 27.2.2013)
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