Corte di Cassazione  
Sez. 5, Sentenza n. 7879 del 18/05/2012
Presidente: Merone A.  Estensore: Cappabianca A.  Relatore: Cappabianca A.  P.M. Basile T. (Diff.)
Agenzia Dogane (Avv. Gen. Stato) contro Impresa Trasporti Asiani Srl
(Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Milano, 06/07/2010)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) - Credito di imposta per il trasporto merci di cui al d.l. n. 265 del 2000 - Termini di esercizio - Decadenza biennale ex art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 - Applicazione - Esclusione - Fondamento.

 Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 
  Decreto Legge 26/09/2000 num. 265 art. 1 
  Legge 23/11/2000 num. 343

L'esercizio del beneficio del credito di imposta per il trasporto merci di cui al d.l. n. 265 del 2000, conv. in legge n. 343 del 2000, non è soggetto al termine biennale di decadenza previsto per l'esercizio del diritto di rimborso dell'accisa ex art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995, essendo quest'ultima una disposizione di stretta interpretazione, insuscettibile di applicazione oltre l'ipotesi specificamente contemplata.


 
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) - Credito di imposta per il trasporto merci di cui al d.l. n. 265 del 2000 - Termini di esercizio del beneficio - Doppia scadenza ex art. 4 del d.P.R. n. 277 del 2000 - Natura - Perentoria - Fondamento.

 Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17
  DPR 09/06/2000 num. 277 art. 4 
  Decreto Legge 26/09/2000 num. 265 art. 1 
  Legge 23/11/2000 num. 343
 
Il beneficio del credito di imposta per il trasporto merci di cui al d.l. n. 265 del 2000, conv. in legge n. 343 del 2000, può essere esercitato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, entro il 31 dicembre dell'anno solare in cui è avvenuto il consumo, mediante la compensazione prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, ovvero entro il 30 giugno dell'anno solare successivo, mediante istanza di rimborso in denaro della quota non compensata; la categoricità della formula letterale dell'art. 4 cit. ("gli esercenti...utilizzano il credito in compensazione entro...") e la "ratio" di contenere nel tempo l'esercizio dell'agevolazione a fini di certezza del gettito fiscale indicano che il doppio termine è imposto a pena di decadenza, pur in assenza di un'espressa qualificazione in tal senso.

(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 20.9.2012) 

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