Corte di Cassazione  
Sez. 3, Sentenza n. 1203 del 27/01/2012
Presidente: Massera M.  Estensore: Carleo G.  Relatore: Carleo G.  P.M. Golia A. (Conf.)
Donnini ed altro (Nicolais) contro Generali Assicurazioni Spa ed altri (Fogliani)
(Cassa con rinvio, App. L'Aquila, 14/11/2007)

AEROMOBILE - OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA - RESPONSABILITÀ - PER DANNI A TERZI SULLA SUPERFICIE - Limitazione di responsabilità dell'esercente l'aeromobile - Estensione al debito per rivalutazione ed interessi - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    Cod. Navig. art. 967

La limitazione di responsabilità dell'esercente l'aeromobile, prevista dall'art. 967 cod. nav., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 15 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151, applicabile "ratione temporis", riguarda solo il debito principale, ma non gli interessi e la rivalutazione. Ne consegue che ove l'esercente ritardi l'adempimento della propria obbligazione risarcitoria (che ha pur sempre natura di obbligazione di valore e non di valuta, a nulla rilevando che la legge ne fissi l'ammontare massimo) egli sarà tenuto a pagare al danneggiato la rivalutazione e gli interessi anche in eccedenza rispetto al limite di cui al citato art. 967 cod. nav.. (Fattispecie relativa a sinistro verificatosi il 21 marzo 1993).


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