Corte di Cassazione  
Sez. 3, Sentenza n. 1024 del 25/01/2012
Presidente: Trifone F.  Estensore: Uccella F.  Relatore: Uccella F.  P.M. Carestia A. (Diff.)
Trenitalia Spa (Alpa) contro Pinessi
(Dichiara inammissibile, Giud. pace Milano, 17/01/2006)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - IN GENERE - Contratto di massa (abbonamento per trasporto ferroviario) - Domanda di danno esistenziale da ritardo reiterato - Decisione secondo equità del giudice di pace - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.

    Cod. Proc. Civ. art. 113
  Decreto Legge 08/02/2003 num. 18 art. 1
  Legge 07/04/2003 num. 63

La controversia relativa al riconoscimento di un danno esistenziale per inadempimento derivante al contraente di un contratto di massa (nella specie, sottoscrittore di un abbonamento ferroviario che si duole dei continui ritardi accumulati dai treni percorrenti una tratta fissa interregionale), benché rientrante nella competenza per valore del giudice di pace, resta sottratta al potere di quest'ultimo di decidere secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63; pertanto la relativa pronuncia non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, anche nel regime "ratione temporis" applicabile, ma esclusivamente con l'appello.



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