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Sez. 3, Sentenza n. 553 del 17/01/2012
Presidente: Trifone F. Estensore: Filadoro C. Relatore: Filadoro C. P.M. Carestia A. (Conf.)
Twe Srl (Boccardi ed altro) contro Petralux di Bordoni Piergiacomo & C. Snc (Marcolini ed altro)
(Rigetta, Trib. Rimini, 16/12/2005)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - MITTENTE - IN GENERE - Diritti nascenti dal contratto - Titolarità del mittente-venditore - Limiti temporali.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE - - Contratto di trasporto tra venditore-mittente e vettore - Disciplina applicabile - Artt. 1683 ss. cod. civ. - Conseguenze - Diritti del mittente-venditore - Portata e limiti temporali.
Cod. Civ. art. 1510 com. 2
Cod. Civ. art. 1683
Cod. Civ. art. 1689
Nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510, comma secondo, cod. civ., il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. cod. civ., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto - ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento - fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quel esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, comma primo cod. civ..
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Fogliani - aggiornata il 20.9.2012)
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