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Sez. L, Sentenza n. 446 del 16/01/2012
Presidente: Miani Canevari F. Estensore: Mancino R. Relatore: Mancino R. P.M. Matera M. (Conf.)
Coniglio (Sigillo' ed altro) contro Inps (Riccio ed altri)
(Rigetta, App. Palermo, 28/06/2006)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - Rapporti di lavoro cessati dopo l'entrata in vigore della legge n. 889 del 1971 - Compenso per lavoro straordinario di turno - Computabilità nella retribuzione pensionabile - Esclusione.
Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20
Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5
Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17
L'art. 5, ultimo comma, della legge n. 889 del 1971, recante norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ha adottato un'apposita definizione del lavoro straordinario (e, quindi, del relativo compenso) basata sul criterio della delimitazione del lavoro normale come definita dalla contrattazione collettiva, da valere nell'ambito della legge, sicché anche il rinvio che il successivo art. 17 opera all'art. 5, escludendo dal computo della retribuzione pensionabile il compenso per lavoro straordinario, implica l'adozione di quella definizione. Ne consegue che, per i rapporti di lavoro cessati dopo l'entrata in vigore della legge n. 889 del 1971, il compenso per lavoro straordinario di turno, anche se inerente a prestazioni ordinarie e continuative, rispondenti ad esigenze normali del servizio, e predeterminato in una percentuale fissa della retribuzione, non è più riconducibile, ai fini del trattamento di quiescenza, fra gli elementi accessori della retribuzione, ai sensi dell'art. 20, lettera c), della legge n. 830 del 1961, restando così escluso dalla determinazione della base pensionabile.
(pagina a cura di Enzo
Fogliani - aggiornata il 20.9.2012)
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