Corte di Cassazione  
Sez. 5, Sentenza n. 20575 del 07/10/2011
Presidente: Parmeggiani C.  Estensore: Olivieri S.  Relatore: Polichetti R.  P.M. Sorrentino F. (Conf.)
Min. Economia Finanze ed altro (Avv. Gen. Stato) contro Morteo Industria Spa in amm. straord. (Glendi ed altro)
(Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Genova, 11/03/2005)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione - Cessione di beni destinati a dotazione di bordo di navi e aeromobili - Applicabilità dell'esenzione d'imposta di cui all'art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Prova della effettiva installazione a bordo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
 
  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 bis

In tema di IVA, l'esenzione di imposta attribuita dell'art. 8 bis, comma primo, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in riferimento alle cessioni di beni destinati a dotazioni di bordo delle navi e aeromobili indicate nel medesimo articolo (nella specie containers) non richiede la prova della effettiva installazione dei medesimi beni a bordo, poiché la citata disposizione riconosce la non imponibilità alle operazioni relative a specifiche ed individuate cessioni di beni e prestazioni di servizi, senza porre alcuna ulteriore condizione per ottenere il beneficio, né è ad essa sovrapponibile la disciplina posta dall'art. 8, comma primo, lett. a), del medesimo d.P.R., che, regolando le esportazioni extracomunitarie, richiede invece la prova dell'avvenuta esportazione del bene, in quanto l'art. 8 e l'art. 8 bis citati hanno ambiti di applicazione distinti e non sovrapponibili e tra dette norme vi è un rapporto di "genus ad speciem", desumibile dall'"incipit" di quest'ultima previsione normativa, secondo cui le operazioni ivi contemplate non costituiscono "cessioni alla esportazione", ma sono soltanto "assimilate" a quelle. Ne deriva che la cessione di beni destinati alla "dotazione di bordo" ricade nella disciplina di cui all'art. 8, comma primo, lett. a) citato nel solo caso in cui l'operazione venga attuata mediante il trasporto o la spedizione di essi fuori della Comunità europea, mentre si applica la previsione di cui al menzionato art. 8 bis, comma primo, lett. d), quando la consegna dei beni avvenga nello spazio comunitario.



TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI - Cessioni intracomunitarie ai sensi del d.l. n. 331 del 1993 conv. in legge n. 427 del 1993 - Introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro - Necessità - Onere della prova - A carico del contribuente - Sussistenza - Dimostrazione dell'effettuazione degli adempimenti di cui agli artt. 50 e 46 del d.l. n. 331 del 1993 - Irrilevanza - Fondamento.

 Cod. Civ. art. 2697
Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41
Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 46
Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50
Legge 29/10/1993 num. 427

 In tema di IVA, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria contesti, recuperando l'imposta non versata, la non imponibilità - ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), prima parte, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 - della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso, per difetto del presupposto dell'introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro, grava sul cedente la prova dei fatti costitutivi del diritto, che intende far valere in giudizio, di fruire della deroga agevolativa rispetto al normale regime impositivo; né è sufficiente, a tal fine, la prova di aver richiesto ed ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito al cessionario da altro Stato membro, ex art. 50, commi 1 e 2, del decreto legge citato, e di avere indebitamente indicato tale numero nella fattura emessa ai sensi dell'art. 46, comma 1, del medesimo testo normativo, trattandosi dell'adempimento di obblighi formali prescritti per agevolare il successivo controllo ed evitare atti elusivi o di natura fraudolenta, ed occorrendo invece - avuto riguardo alla espressa previsione dell'art. 41, comma 1, lett. a), del d.l. n. 331 del 1993, secondo cui la cessione non imponibile si realizza mediante il trasporto o la spedizione dei beni nel territorio di un altro Stato membro - la prova dell'effettiva destinazione dei beni ceduti nel territorio dello Stato membro in cui il cessionario è soggetto di imposta.
 

(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.9.2012) 

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