Corte di Cassazione  
Sez. L, Sentenza n. 19917 del 29/09/2011
Presidente: Foglia R.  Estensore: Maisano G.  Relatore: Maisano G.  P.M. Fedeli M. (Conf.)
Ferrovie Del Sud Est Servizi Automobilistici Srl (Riccardi ed altro) contro Caricola (Di Palma)
(Rigetta, App. Bari, 24/11/2008)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - Trattamento di fine rapporto - Indennità di presenza prevista dall'accordo aziendale del 24 maggio 1986 - Inclusione nella base di calcolo - Fondamento.
 
  Cod. Civ. art. 2120
 Cod. Civ. art. 2121
 Legge 29/05/1982 num. 297

In tema di trattamento di fine rapporto spettante al personale degli autoferrotranvieri, l'indennità di presenza prevista dall'accordo aziendale del 24 maggio 1986, ancorché erogata in relazione alle sole giornate di effettiva presenza, rientra nella base di calcolo dell'importo dovuto, in quanto casualmente correlata all'ordinaria prestazione lavorativa, e quindi configurandosi quale compenso continuativo, atteso che il carattere della continuità non può essere concepito in modo assoluto, ma deve essere valutato in relazione alla particolare natura di ciascun emolumento.


TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - Trattamento di fine rapporto - Principio di onnicomprensività della retribuzione - Derogabilità da parte degli accordi aziendali - Condizioni - Art. 4 dell'accordo del 24 maggio 1986 per il personale delle ferrovie - Inidoneità.

 Cod. Civ. art. 2120
Legge 29/05/1982 num. 297

In tema di trattamento di fine rapporto, gli accordi aziendali possono derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120, secondo comma, cod. civ. (anche nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982) solo in modo chiaro ed univoco. Ne consegue l'inidoneità della clausola contrattuale di cui all'art. 4 dell'accordo aziendale del 24 maggio 1986 per il personale delle ferrovie ad escludere l'indennità di presenza ai fini del computo del TFR, limitandosi la disposizione a prevedere che l'erogazione degli importi di cui all'accordo "non possono comportare oneri riflessi sugli istituti contrattuali e di legge vigenti".

(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.9.2012) 

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