Corte di Cassazione  
Sez. 2, Sentenza n. 11402 del 24/05/2011
Presidente: Triola RM.  Estensore: Giusti A.  Relatore: Giusti A.  P.M. Golia A. (Conf.)
Imm. Alpina Srl (Palmieri ed altro) contro Reg. Lombardia ed altri
(Rigetta, App. Milano, 25/05/2006)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI - Operazioni triangolari - Requisiti necessari - Trasporto dei beni nell'altro Stato membro - Effettuazione "a cura o a nome del cedente" - Necessità - Esclusione - Fondamento.
 
 Regio Decr. 09/05/1912 num. 1447 art. 186
Regio Decr. 09/05/1912 num. 1447 art. 187
Cod. Civ. art. 822
Cod. Civ. art. 823
Cod. Civ. art. 948
Costituzione art. 117
DPR 14/01/1972 num. 5 art. 1
DPR 24/07/1977 num. 616 art. 84
Legge 16/05/1970 num. 281 art. 11
 Legge 05/05/1989 num. 160
Decreto Legge 04/03/1989 num. 77 art. 3

In tema di concessione ed esercizio delle ferrovie, ai sensi degli artt. 186 e 187 del r.d. 9 maggio 1912, n. 1447, gli immobili già di proprietà del concessionario, dallo stesso impiegati nella costruzione ed esercizio della ferrovia, passano in proprietà dello Stato - ed ora delle Regioni a statuto ordinario, in virtù del trasferimento di funzioni amministrative e conseguente successione nella titolarità di tutti i rapporti giuridici derivanti dalla concessione, nella materia delle tranvie di interesse regionale, comprese le funicolari, ex art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n.5, come confermato dall'art. 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - al momento e per il solo fatto della scadenza della concessione, perciò rientrando nel demanio pubblico ferroviario ex art. 822, secondo comma, cod. civ. ed ora nel demanio accidentale regionale, ai sensi dell'art.11 della legge 16 maggio 1970, n. 281; né a diverso esito induce la disposizione dell'art.3 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 (conv. nella legge 5 maggio 1989, n. 160) - che stabilisce il permanere nella disponibilità dell'azienda proprietaria degli immobili ed impianti ferroviari dismessi e non utilizzati - sia per la sua irretroattività, sia per il difetto di portata generale, riferendosi essa al diverso caso della realizzazione di progetti adottati in attuazione di un piano regionale dei trasporti volto al recupero di aree con ristrutturazioni, funzionali alla intermodalità tra mezzi ferroviari e mezzi stradali. Ne consegue che la stessa Regione, ai sensi dell'art. 823, secondo comma, cod. civ., ben può esperire, a tutela dei sopra citati beni, ora facenti parte del suo demanio, anche i mezzi ordinari a difesa della proprietà, quali previsti nel codice civile e, tra essi, l'azione di rivendica ex art. 948 cod. civ..


 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - IN GENERE - Funicolare - Scadenza della concessione - Devoluzione al demanio regionale dei beni impiegati negli impianti - Configurabilità - Trascrizione del disciplinare di concessione - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Opponibilità ai terzi del passaggio degli immobili alla Regione - Fondamento.

Regio Decr. 09/05/1912 num. 1447 art. 186
Regio Decr. 09/05/1912 num. 1447 art. 187
DPR 14/01/1972 num. 5 art. 1
DPR 24/07/1977 num. 616 art. 84
Cod. Civ. art. 2643
 
In tema di concessione ed esercizio delle ferrovie, ai sensi degli artt. 186 e 187 del r.d. 9 maggio 1912, n. 1447, gli immobili già di proprietà del concessionario, dallo stesso impiegati nella costruzione ed esercizio della ferrovia, passano in proprietà delle Regioni a statuto ordinario (per effetto del trasferimento di funzioni amministrative e conseguente successione nella titolarità di tutti i rapporti giuridici derivanti dalla concessione, nella materia delle tranvie di interesse regionale, comprese le funicolari, ex art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, come confermato dall'art. 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) sin dal momento e per il solo fatto della scadenza della concessione, stante la destinazione oggettivamente rilevante ed "ex lege" del predetto vincolo; ne consegue che l'anzidetto passaggio è di per sé opponibile nei confronti di chi abbia acquistato i relativi immobili dal concessionario successivamente alla scadenza della concessione, indipendentemente da qualsiasi trascrizione del disciplinare (nella specie neppure trascritto), la quale non è richiesta da alcuna norma di legge, posto che esso, di per sé, nemmeno produce effetti simili a quelli dei contratti per i quali tale pubblicità è richiesta ai fini dell'art. 2643 cod. civ..
 

(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.9.2012) 

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