Corte di Cassazione  
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9593 del 30/04/2011
Presidente: Finocchiaro M.  Estensore: Massera M.  Relatore: Massera M.  P.M. Fucci C. (Conf.)
Ripoli (De Nina ed altro) contro Azienda Trasporti Milanesi Spa (Spallina ed altro)
(Rigetta, App. Milano, 02/11/2009)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - Sinistro al passeggero durante il viaggio - Presunzione di colpa a carico del vettore - Presupposti - Nesso di causalità tra l'esecuzione del trasporto e il sinistro - Accertamento della mancanza di tale nesso - Conseguenze - Superamento della presunzione di colpa a carico del vettore - Fattispecie.

Cod. Civ. art. 1681
Cod. Civ. art. 2727

La presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 cod. civ. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l'evento e l'esecuzione del trasporto ed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in fattispecie in cui l'utente del servizio pubblico di autotrasporto aveva bussato alle porte del mezzo per farle aprire e sosteneva, quindi, di esser stato urtato dalla fiancata dello stesso autobus).
 

(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.9.2012) 

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