Corte di Cassazione  
Sez. 2, Sentenza n. 378 del 13/01/2010
Presidente: Schettino O.  Estensore: Oddo M.  Relatore: Oddo M.  P.M. Leccisi G. (Conf.)
Bipielle Real Estate Spa (Clarich) contro Sogene Spa ed altri (Fusillo)
(Sentenza impugnata: App. Roma, 31/10/2007)

URBANISTICA - IN GENERE - Spazi per parcheggi ex art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942 (introdotto dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967) - Portata del citato art. 41 sexies - Ambito dell'accertamento riservato alla P.A. - Conformità degli spazi alla misura proporzionale di legge ed idoneità delle aree a parcheggio - Sussistenza - Conseguenze - Trasferimento del vincolo di destinazione su aree diverse - Rilascio di concessione in variante - Necessità.
 
Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies
Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18

L'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n.1150, introdotto dall'art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765, che stabilisce la riserva nelle nuove costruzioni di appositi spazi per parcheggi, opera come norma di relazione nei rapporti privatistici e come norma di azione nel rapporto pubblicistico con la P.A., non potendo quest'ultima autorizzare nuove costruzioni che non siano corredate di dette aree, giacché l'osservanza della norma costituisce condizione di legittimità della concessione edilizia, e spettando esclusivamente alla stessa P.A. l'accertamento della conformità degli spazi alla misura proporzionale stabilita dalla legge e della idoneità a parcheggio delle aree, con la conseguenza che il trasferimento del vincolo di destinazione su aree diverse da quelle originarie può avvenire soltanto mediante il rilascio di una concessione in variante.


 
URBANISTICA - IN GENERE - Aree di parcheggio - Art.12, nono comma, legge n. 246 del 2005 - Soppressione del vincolo pertinenziale con altre unità immobiliari - Applicabilità - Soltanto per il futuro - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

  Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41
  Legge 28/11/2005 num. 246 art. 12 com. 9 
  Preleggi art. 11

In tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, l'art.12, nono comma, della legge n. 246 del 2005, che ha modificato l'art. 41 sexies della legge n.1150 del 1942, in base al quale gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari, trova applicazione soltanto per il futuro, vale a dire per le sole costruzioni non realizzate o per quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, non erano ancora state stipulate le vendite delle singole unità immobiliari; l'efficacia retroattiva della norma va infatti esclusa, in quanto, da un lato, non ha natura interpretativa, per mancanza del presupposto necessario a tal fine, costituito dalla incertezza applicativa della disciplina anteriore, e, dall'altro, perché le leggi che modificano il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto degli stessi non incidono sulle situazioni maturate prima della loro entrata in vigore.


Motore di ricerca:


Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi