massime 
 Sez.  L, Sentenza n.  25749  del  10 dicembre 2007
Presidente: Sciarelli G.  Estensore: Monaci S.  Relatore: Monaci S.  P.M. Destro C. (Conf.)
Lamuraglia (Papadia ed altro) contro Rete Ferroviaria Italiana Spa ed altro (Corbo)
(Sentenza appellata:, App. Lecce, 16 Giugno 2005) 

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

LAMURAGLIA SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 25, presso lo studio dell'avvocato MAGARAGGIA DEBORA, rappresentato e difeso PAPADIA FRANCESCO V., giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato COREO NICOLA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
FF.SS. S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1247/05 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 16/06/05 R.G.N. 2038/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/07 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito l'Avvocato PAPADIA;
udito l'Avvocato ZAPPACOSTA per delega CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

li signor Lamuraglia Simone, dipendente delle Ferrovie dello Stato, ha chiesto che l'artrosi cervico-lombare fosse riconosciuta come dipendente dalla sua attività lavorativa di deviatore. Il giudice di primo grado, Pretore del Lavoro di Bari, rigettava la domanda per decadenza per tardività.
In grado di impugnazione i Tribunale di Bari confermava il rigetto della domanda, anche se sotto con una motivazione differente, per mancanza di prove nel merito e non per decadenza.
La controversia perveniva una prima volta a questa Corte di legittimità, che, con sentenza n. 9773/02, in data 16 aprile/5 luglio 2002, cassava la sentenza del Tribunale di Bari e rimetteva le parti alla Corte d'Appello di Lecce per un nuovo esame della controversia.
li Lamuraglia riassumeva la causa dinanzi al giudice di rinvio. La società Ferrovie dello Stato s.p.a. si costituiva nel giudizio di rinvio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. In esito al giudizio di riassunzione, con sentenza n. 1247/05, in data 25 maggio/16 giugno 2005, il giudice di rinvio dichiarava inammissibile l'atto di riassunzione e dichiarava l'estinzione del giudizio.
Avverso questa pronunzia, che non risulta notificata, il signor Lamuraglia ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 29 maggio 2006 sia alla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. sia alle Ferrovie dello Stato s.p.a., ossia Ferrovie dello Stato Società di Trasporto e Servizi per Azioni.
Resiste la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato Società di Trasporto e Servizi per Azioni) con controricorso notificato i 28 agosto 2006, fuori termine. L'altra intimata società Ferrovie dello Stato s.p.a. non ha presentato difese in questa fase. In occasione della discussione orale il ricorrente ha depositato informalmente alcuni precedenti di questa Corte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte d'Appello di Lecce ha ritenuto nella propria motivazione:
che il Lamuraglia aveva riassunto il giudizio nei confronti delle Ferrovie dello Stato s.p.a., che quest'ultima aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
che la "Ferrovie dello Stato s.p.a." era una nuova società sorta per la scissioni parziale della Holding Ferrovie dello Stato s.r.l.;
che invece il legittimato passivo nel giudizio era la "Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.", denominazione questa assunta, con una Delib. assemblea straordinaria 21 giugno 2001, dalla precedente società "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporto e Servizi per Azioni"; che l'atto di riassunzione nei confronti del soggetto legittimato, vale a dire la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., era stata proposto oltre il termine dell'anno dalla pubblicazione della sentenza di legittimità che aveva disposto il rinvio; che perciò l'atto di riassunzione doveva essere dichiarato inammissibile ed il processo doveva essere dichiarato estinto.

2. Nel primo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce in via preliminare la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 ed 81 c.p.c..
Vi era carenza di interesse a contraddire, in quanto la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. non aveva alcun interesse a contraddittorio nella questione sottoposta, in sede di rinvio, alla Corte d'Appello di Lecce, dato che non le era derivato nessun obbligo dalla precedente pronunzia della Corte di legittimità. Questa sentenza poteva, infatti, dispiegare i propri effetti solo nei confronti della società per azioni Ferrovie dello Stato (di trasporti e servizi), ma non di altre società neppure dello stesso gruppo F.S..
Questo comportava, come conseguenza, una carenza di legittimazione processuale.
Il ricorrente lamenta che il giudice di rinvio aveva accolto la richiesta di chiamata in causa della società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. sulle semplici affermazioni della resistente Ferrovie dello Stato s.p.a., che si era costituita con comparsa. Secondo il ricorrente la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. non aveva nessun diritto di resistere, ed il difetto di legittimazione ad agire era rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado di giudizio, anche in sede di legittimità.
La Corte di Lecce avrebbe dovuto ritenere validamente costituito il rapporto processuale originariamente instaurato con la società Ferrovie dello Stato (Società di Trasporti e Servizi per Azioni), e non consentire la chiamata in causa dell'altra società e l'instaurarsi di un rapporto processuale nei confronti di essa.

3. Nel secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 327, 392, 421, 433, 434 e 433 c.p.c., nonché dell'art. 2112 c.c. e l'omessa motivazione su punti decisivi.
Ricorda che nelle precedenti fasi dei giudizio, fino a quella di legittimità, quella resistente era stata la società Ferrovie dello Stato, Società di Trasporto e Servizi per Azioni, denominata correntemente, e per brevità, Ferrovie dello Stato s.p.a.. Solo successivamente ai fatti di causa, nel 2001, era stata costituita una nuova società denominata Ferrovie dello Stato s.p.a.. Prima di allora le abbreviazioni utilizzate non potevano che riferirsi all'unica società ferroviaria esistente, quella Ferrovie dello Stato, Società di Trasporto e Servizi per Azioni. Nel 2001 quest'ultima aveva modificato la propria denominazione in Rete Ferroviaria Italiana s.p.a..
Dato che il rapporto di lavoro era cessato ne 1990, e la nuova società era sorta appunto nel 2001, del rapporto non poteva rispondere che la società precedente quella, appunto, Ferrovie dello Stato, Società di Trasporti e Servizi per Azioni.

4. Con la modificazione della denominazione della società "Ferrovie dello Stato, Società di Trasporti e Servizi per Azioni" in "Rete Ferroviaria Italiana s.p.a." si sarebbe realizzata una ipotesi di successione prevista e regolata dall'art. 111 c.p.c.. Di conseguenza il procedimento doveva proseguire tra le parti originarie, mentre il successore a titolo particolare poteva essere chiamato nel processo, e l'alienante poteva esserne estromesso solo con il consenso delle altre parti. Secondo il ricorrente, in conseguenza di ciò doveva essere l'originaria società ferroviaria ad interloquire anche dinnanzi al giudice di rinvio. Quindi la Corte d'Appello di Lecce avrebbe dovuto consentire che la originaria società ferroviaria rimanesse nel processo e non estrometterla, anche quando si era costituita la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., perché mancava il consenso della parte ricorrente.

5. Il ricorrente lamenta anche la violazione da parte della sentenza degli artt. 327 e 392 c.p.c., e contesta specificamente che fosse decorso il termine per la riassunzione.
Osserva a questo proposito che la prima pronunzia di legittimità era stata depositata il 5 luglio 2002 mentre il ricorso in riassunzione era stato depositato il 17 dicembre 2002.
Su questo punto vi era un vizio di omessa motivazione. Il ricorrente denunzia inoltre la violazione e falsa applicazione dell'art. 393 c.p.c., e quella dell'art. 421.
Sostiene che non si era verificata nessuna delle fattispecie prevista per l'applicazione dell'art. 393.
A proposito di quella dell'art. 421 lamenta che la Corte d'Appello di Lecce, pur avendo autorizzato la chiamata in causa società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ritenendo così che si trattasse di un rimedio attinente ad una irregolarità che poteva essere sanata, con l'assegnazione di un termine per provvedervi, avesse ritenuto successivamente che la riassunzione fosse inammissibile per essere stata "propostà dopo il decorso di un anno dai deposito della sentenza.

6. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento. Il Collegio non ignora che in alcune pronunzie relative a fattispecie analoghe (Cass. civ., 28 marzo/4 luglio 2007, n. 15044, ed altre decise nella medesima udienza dibattimentale) la Corte è giunta a conclusioni favorevoli al ricorrente, ma ritiene di dissentirne nei termini che seguono.

6.. È preliminare l'esame del secondo motivo di ricorso, perché assorbente rispetto al primo, nel senso che solo l'individuazione dell'effettivo soggetto legittimato a contraddire nel giudizio di rinvio permette di stabilire se la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. fosse portatore di un interesse ad agire.

7. I vari profili del secondo motivo sono strettamente connessi tra loro, e debbono essere esaminati unitariamente.
Le critiche svolte dal ricorrente non sono fondate.

8. Secondo quanto risulta, in linea di fatto, dalla sentenza impugnata:
che il Lamuraglia aveva proposto nel 1992 il giudizio di primo grado nei confronti dell'Ente Ferrovie, e successivamente, nel 1997, appello contro la sentenza di primo grado di inammissibilità della domanda, ed infine ricorso per cassazione contro la sentenza di appello;
che nei giudizio di appello si era costituita la società Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni;
che i Lamuraglia aveva riassunto il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce;
che la società Ferrovie dello Stato s.p.a. si era costituita in questa giudizio con una memoria di difesa in cui aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva;
che l'Ente Ferrovie dello Stato si era trasformato nella società "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporto e Servizi per Azioni", la quale, a sua volta, con una Delib. 21 giugno 2001 dell'Assemblea Straordinaria, ed a seguito di scissione parziale, aveva mutato la propria denominazione assumendo quella di "Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.";
che, invece, la società Ferrovie dello Stato s.p.a."era una nuova società sorta i 13 luglio 2001 a seguito della trasformazione della Holding Ferrovie dello Stato s.r.l..

9. È stata dunque una società denominata (allora) "Ferrovie dello Stato s.p.a.", o, più esattamente, "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporto e Servizi per Azioni", ad avere proposto il primo ricorso per cassazione, quello definito con sentenza n. 17935/02. Nel corso del giudizio di cassazione, con Delib. assunta il 21 giugno 2001 dall'Assemblea Straordinaria, questa società aveva modificato la propria denominazione in "Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.". Di conseguenza una volta intervenuta la (prima) sentenza di cassazione, il giudizio doveva essere riassunto non nei confronti della precedente "Ferrovie dello Stato s.p.a.", come tale non più esistente, ma della nuova "Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.": era questa ultima la prosecuzione del soggetto giuridico che in precedenza era stata fino ad allora parte del rapporto processuale.

10. Nè era applicabile l'istituto dell'interruzione del processo. Come insegna, infatti, la giurisprudenza di questa Corte, pienamente condivisa dal Collegio, "nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsto dall'art. 299 e segg. c.p.c." (Cass. civ., 18 aprile 2002, n. 5626;
nello stesso senso, 27 giugno 2000, n. 8708; 28 marzo 2003, n. 4767;
14 novembre 2003, n. 17295; 4 maggio 2004, n. 8416; 8 luglio 2004, n. 12581; 14 dicembre 2004, n. 23294).
I fatto però che la precedente pronunzia di legittimità fosse stata emessa nei confronti della società "Ferrovie dello Stato s.p.a.", e non della società "Rete Ferroviaria Italiana s.p.a." non comporta affatto che anche in sede di rinvio il contraddittorio dovesse essere mantenuto nei confronti de la prima società, che non era più legittimata. Nella fase di rinvio la situazione muta rispetto alla fase di legittimità, perché le norme sulla interruzione dei processo, non applicabili al giudizio di cassazione, riacquistano efficacia ne giudizio di rinvio, che costituisce una nuova fase di merito (Cass. civ., 13 ottobre 1992, n. 11168). Pertanto la parte che riassume il giudizio dopo una pronunzia di cassazione ha l'obbligo di riassumerlo rei confronti del nuovo soggetto giuridico che è succeduto a quelle che ha perduto la capacità di stare in giudizio.

11. Non è applicabile neppure l'art. 111, perché nel caso di specie, tra la società "Ferrovie dello Stato s.p.a.", e la nuova "Rete Ferroviaria Italiana s.p.a." non si è realizzata un'ipotesi di successione a titolo particolare, ma, semmai, di successione a titolo universale: secondo quanto risulta, in linea di fatto, dalla sentenza impugnata, la "Rete Ferroviaria Italiana s.p.a." è la continuazione della preesistente "Ferrovie dello Stato s.p.a.".

12. Nel caso di specie il ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce non nei confronti della società "Rete Ferroviaria Italiana", ma di una società "Ferrovie dello Stato";
questa ultima, però, non è quella precedente con quel nome (esistita fino al 21 giugno 2001, quanto aveva modificato la propria denominazione) ma -come risulta dalla sentenza impugnata - una nuova entità diversa, sorta il 13 luglio 2001 (in una data successiva, anche se di poco, alla cessazione dell'altra) per effetto della trasformazione della Holding Ferroviaria Italiana s.p.a.. Dato che "il giudizio di rinvio - a seguito di annullamento della sentenza da parte della cassazione - deve svolgersi tra tutte le parti nei confronti delle quali sono state pronunciate la sentenza di annullamento e quella cassata" (Cass. civ., 28 giugno 1989, n. 3154), la riassunzione avvenuta nei confronti una società diversa, che non è la continuazione di quella precedente, non è valida. Come spiega, infatti, la giurisprudenza di questa Corte, pienamente condivisa dal collegio, "l'atto di riassunzione della causa in sede di rinvio, che venga proposto nei confronti di una società dopo il perfezionarsi della sua fusione od incorporazione, è affetto da nullità, non sanabile per effetto di rinnovazione dell'atto medesimo (con conseguente estinzione del processo, ove tale rinnovazione intervenga dopo il termine fissato dall'art. 392 c.p.c.), atteso che detta vicenda comporta l'estinzione dell'ente, con subingresso nei rapporti ad essa inerenti, per successione a titolo universale, della società nuova od incorporante." (Cass. civ., 19 settembre 1991, n. 9777; nello stesso senso, 7 febbraio 1997, n. 1180).

12. Dato che è stata effettuata nei confronti di una entità diversa, la riassunzione non era valida, e non poteva valere ad evitare la decorrenza del termine dell'anno previsto dall'art. 392 c.p.c., comma 1.
È vero che successivamente il ricorrente, autorizzato dal giudice di rinvio, ha provveduto alla riassunzione anche nei confronti della "Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.", vale a dire dell'entità effettivamente legittimata, ma - come specifica la sentenza impugnata - questa nuova riassunzione, pur astrattamente valida, è avvenuta oltre il termine dell'anno.
Dato che appunto il giudizio non è stato riassunto validamente entro il termine di legge, il processo doveva essere dichiarato estinto in applicazione dell'art. 393.

13. Non rileva (se non agli effetti della valutazione dello stato soggettivo di buona fede del ricorrente, con possibili riflessi sulla regolazione delle spese) che in precedenza, anche negli atti di causa, in alcuni casi anche nelle sentenze, quella che propriamente era la società "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" potesse essere stata indicata come "Ferrovie dello Stato s.p.a.", perché questa formulazione sintetica poteva valere solo in quanto, e fino a quando, non sussisteva la possibilità di una errata individuazione, fino a che, cioè, non fosse esistita un'altra entità con una denominazione analoga. Una volta, invece, che era stata costituita una nuova società con quella denominazione, la formula abbreviata non era più utilizzabile, e non lo era , a maggior ragione, perché la società cui in precedenza faceva riferimento, quella "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni", come tale non esisteva più.

14. Come si è anticipato il primo motivo di impugnazione è assorbito dalla reiezione del secondo motivo.

15. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Tenuto conto della oggettiva possibilità di equivoco generata dal fatto che due distinte società, pur non costituendo l'una la continuazione dell'altra, avevano denominazioni similari, sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2007


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