Sez. 3, Sentenza n. 24743 del 28/11/2007
Presidente: Di Nanni LF.  Estensore: Durante B.  Relatore: Durante B.  P.M. Schiavon G. (Conf.)
Messina Spa (Dardani ed altro) contro Setramar Spa ed altro (D'Alessandro ed altri)
(sentenza impugnata: App. Bologna, 23 Settembre 2002)

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - IN GENERE - Quota di riserva del traffico marittimo tra le parti contraenti dell'accordo bilaterale tra Italia e Costa d'Avorio, ratificato con legge n. 952 del 1984 - Interpretazione dell'art. 12 dell'accordo bilaterale in base ai criteri previsti dagli artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto applicabile ai trattati, ratificata con legge n. 112 del 1974 - Portata - Necessità di utilizzazione, da parte delle compagnie di navigazione riconosciute dalla competente autorità italiana, di navi battenti bandiera nazionale - Esclusione - Fattispecie.

Tratt. Internaz. 23/05/1969 art. 31
Tratt. Internaz. 23/05/1969 art. 32
Tratt. Internaz. 25/10/1979 art. 12
Legge 12/02/1974 num. 112
Legge 25/10/1984 num. 952
Legge 25/07/1991 num. 210 art. 3
Preleggi art. 12
Cod. Nav. art. 143.

L'interpretazione dell'art. 12 dell'accordo bilaterale fra Italia e Costa d'Avorio del 25 ottobre 1979, ratificato con legge n. 952 del 1984, condotta alla stregua dei criteri letterale, sistematico e finalistico - previsti dagli artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto applicabile ai trattati del 23 maggio 1969 (ratificata con legge n. 112 del 1974) - conduce a ritenere che possono partecipare alla quota di riserva del traffico marittimo fra le parti contraenti le compagnie di navigazione marittima riconosciute dalla competente autorità italiana indipendentemente dal fatto che utilizzino navi battenti bandiera nazionale. (Nella specie la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto di partecipare alla quota di traffico riservata alla flotta italiana, in forza dell'accordo bilaterale Italia-Costa d'Avorio, a società di diritto italiano, con sede in Italia, abilitata ad armare navi battenti bandiera italiana, ma priva della qualifica di "compagnia armatrice italiana" di cui all'art. 3 della legge n. 210 del 1991, la quale aveva utilizzato navi
prese a noleggio da paesi terzi).

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