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Presidente: Ciciretti S. Estensore: De Matteis A. Relatore: De Matteis A. P.M. Matera M. (Conf.)
Atac Spa (Cappella) contro Romeo (Piciche')
(Sentenza impugnata: App. Roma, 1 Dicembre 2003)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - Sospensione cautelare - Dipendente sottoposto a procedimento disciplinare o arrestato per cause di servizio - Successiva assoluzione per non aver commesso il fatto, per insussistenza del reato o perché il fatto non costituisce reato - Diritto all'indennizzo di cui all'art. 46 sesto comma del r.d. n. 148 del 1931 - Natura giuridica di retribuzione - Conseguenze - Prescrizione - Termine quinquennale ex art. 2948 cod. civ. - Decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Regio Decr. 02/01/1931 num. 148 art. 46 comma 6
Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 46 comma 3
Cod. Civ. art. 2935
Cod. Civ. art. 2948
In caso di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio e di successiva assoluzione dello stesso per non aver commesso il fatto, per insussistenza del reato o perché il fatto non costituisce reato, il dipendente ha diritto all'indennizzo di cui all'art. 46 sesto comma del r.d. n. 148 del 1931; tale indennizzo, riguardando essenzialmente i compensi lavorativi non percepiti,ha natura retributiva ed è soggetto alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., il cui termine decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale, potendo il diritto esser fatto valere solo da tale data.
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