Sez.  L, Sentenza n.  21332  del  11/10/2007 
Presidente: Sciarelli G.  Estensore: Mammone G.  Relatore: Mammone G.  P.M. Nardi V. (Conf.)
Rete Ferroviaria Italiana Spa (Pessi) contro Tata
(Sentenza Impugnata, Trib. Roma, 13 Luglio 2004)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI - Dipendenti ferroviari - Equo indennizzo - Funzione - Ristoro per le menomazioni subite dal dipendente a causa di servizio - Condizioni - Tempestiva richiesta, da parte del dipendente, dell'accertamento della causa di servizio - Necessità - Conseguenze in caso di sopraggiunto decesso - Diritto degli eredi a titolo successorio - Configurabilità - Fattispecie relativa a denegato accoglimento, in sede amministrativa, della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, seguito dal ricorso giudiziale della vedova per il riconoscimento dell'equo indennizzo.

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) - Dipendenti ferroviari - Equo indennizzo - Funzione - Ristoro per le menomazioni subite dal dipendente a causa di servizio - Condizioni - Tempestiva richiesta, da parte del dipendente, di accertamento della causa di servizio - Necessità - Conseguenze in caso di sopraggiunto decesso - Diritto degli eredi a titolo successorio - Configurabilità - Fattispecie relativa a denegato accoglimento, in sede amministrativa, della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, seguito dal ricorso giudiziale della vedova per il riconoscimento dell'equo indennizzo.

 Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11
Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622 art. 4

Con riferimento al rapporto di lavoro dei ferrovieri, l'equo indennizzo è riconoscibile solo a favore dei dipendenti e non anche a favore dei familiari aventi causa, cui l'indennizzo compete per diritto successorio e non "iure proprio". L'equo indennizzo, infatti, ha la funzione di ristorare il dipendente delle menomazioni subite a causa di infermità a causa di servizio e, pertanto, la procedura amministrativa per la sua concessione deve da lui essere attivata, quantomeno nella fase iniziale della richiesta di accertamento della causa di servizio, nel rispetto del termine di decadenza fissato dall' art. 4 del d.m. trasporti 2 luglio 1983 n. 1622, affinché, nel caso di suo decesso, le fasi successive possano essere promosse dai sui aventi causa. (Nella specie, il dipendente, presentata, entro il semestre decadenziale, domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale, si era visto denegare l'accoglimento; nessuna altra istanza, prima del decesso, aveva presentato il dipendente e la vedova aveva proposto direttamente il ricorso giudiziale per il riconoscimento dell'equo indennizzo; la S.C., sulla base dei riportati principi, ha respinto la censura di inammissibilità per non aver la richiedente presentato la relativa istanza in sede amministrativa). 



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