Sez. L, Sentenza n. 18707  del 06/09/2007
Presidente: De Luca M.  Estensore: Di Nubila V.  Relatore: Di Nubila V.  P.M. Patrone I. (Conf.) Cascio ed altri (Sigillo' ed altro) contro Inps (Riccio ed altri)
(Sentenza impugnata: App. Palermo, 4 Maggio 2004)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - Retribuzione pensionabile - Rapporti di lavoro cessati dopo la vigenza della legge n. 889 del 1971 - Compenso per lavoro straordinario di turno - Computabilità sulla base pensionabile -

 Cod. Civ. art. 2099
  Cod. Civ. art. 2108
Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5
Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17

L'art. 5, ultimo comma, della legge 29 ottobre 1971 n. 889, recante norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ha adottato un'apposita definizione del lavoro straordinario (e quindi del relativo compenso) basata sul criterio della delimitazione del lavoro normale compiuto dalla contrattazione collettiva, da valere nell'ambito della legge, talché anche il rinvio che il successivo art. 17 opera all'art. 5, escludendo dal computo della retribuzione pensionabile il compenso per lavoro straordinario, implica l'adozione di quella definizione. Ne consegue che, per i rapporti di lavoro cessati dopo l'entrata in vigore della legge n. 889 del 1971, il compenso per lavoro straordinario di turno, anche se inerente a prestazioni ordinarie e continuative, rispondenti ad esigenze normali del servizio e predeterminato in una percentuale fissa della retribuzione, non è più riconducibile, ai fini del trattamento di quiescenza, fra gli elementi accessori delle retribuzioni, ai sensi dell'art. 20, lettera c), della legge 28 luglio 1961 n. 830, restando così escluso dalla determinazione della base pensionabile.

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