Sez. L, Sentenza n. 18480 del 03/09/2007
Presidente: De Luca M.  Estensore: Maiorano FA.  Relatore: Maiorano FA.  P.M. Patrone I. (Conf.)
Inps (Sgroi ed altri) contro Nicosia ed altro (Vacirca ed altro)
(Sentenza impugnata: App. Catania, 9 Marzo 2004)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di contribuzione omessa - Marittimi imbarcati su natanti - Ruolo di equipaggio e contratto di arruolamento - Rispettiva efficacia probatoria - Valutazione del giudice ai fini dell'esistenza di rapporti subordinati - Obbligatorietà - Fattispecie.

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - FORMA E PROVA - Contratto di arruolamento e ruolo di equipaggio - Rispettiva efficacia probatoria - Valutazione ai fini dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato - Obbligo del giudice - Sussistenza - Fattispecie.
 
Cod. Nav. art. 178
Cod. Nav. art. 328
Cod. Civ. art. 230 bis
Cod. Civ. art. 2700
Legge 26/07/1984 num. 413 art. 4

Nel giudizio instaurato dall'ente previdenziale per ottenere dal proprietario di un natante il pagamento di contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, le annotazioni del ruolo di equipaggio hanno efficacia di prova legale ex art. 178 cod. nav., trattandosi di annotazioni eseguite dall'autorità marittima, che dimostrano la sussistenza di un contratto di arruolamento, stipulato anch'esso, ai sensi dell'art. 328 cod. nav., per atto pubblico. Ne consegue che dette annotazioni possono essere inficiate soltanto con querela di falso ed il giudice non può dunque omettere la valutazione delle risultanze e del contenuto di tali documenti al fine di stabilire l'esistenza di rapporti subordinati e la fondatezza delle relative pretese contributive. (Nella specie la corte territoriale, nell'accogliere l'opposizione proposta dai proprietari di un natante avverso il decreto ingiuntivo emesso dall'INPS per il pagamento di contribuzioni omesse in relazione all'attività prestata dai figli, iscritti nel ruolino di equipaggio come mozzi, aveva a tal fine disconosciuto l'efficacia probatoria di detto ruolino, asserendo che l'esistenza del rapporto di parentela faceva presumere un rapporto di compartecipazione agli utili su base familiare e non già la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che era onere dell'INPS provare in modo rigoroso; la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo, affermando che le accertate risultanze - ruolino d'equipaggio e contratto di arruolamento che ne è alla base - dimostravano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, escludente "a priori" qualunque altra configurazione giuridica, in difetto di prova contraria che gli opponenti non avevano fornito).


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