Sez.  L, Sentenza n.  17073  del  03/08/2007
Presidente: Mercurio E.  Estensore: De Renzis A.  Relatore: De Renzis A.  P.M. Apice U. (Diff.)
Isp. Lav. Prov. Aut. Bolzano ed altro (Larcher ed altri) contro Seppi ed altro (Non Cost.)
(Sentenza impugnata: Trib. Bolzano, 4 Febbraio 2003)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Ordinanza ingiunzione - Eccezione di incompetenza del soggetto emittente - Onere di tempestiva deduzione nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione - Fattispecie.

Legge Prov. Bolzano 09/01/1977 num. 9

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, l'eccezione relativa all'incompetenza dell'organo che ha emesso l'ordinanza ingiunzione che intima il pagamento della sanzione va proposta a pena di inammissibilità con il ricorso introduttivo della lite in opposizione. (Nella specie, in controversia avente ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa irrogata dal Direttore dell'Ispettorato provinciale del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano, ove si discuteva della competenza dell'Ispettorato provinciale o del Commissario del Governo all'emissione di ordinanza ingiunzione relativa alle violazioni in materia di apparecchi di controllo per il trasporto su strada, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto intempestiva l'eccezione d'incompetenza avanzata solo all'udienza).

  SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE -   Opposizione ad ordinanza - Ingiunzione attinente violazione in materia di legislazione del lavoro emanata dall'Ispettorato del lavoro - Sentenza - Diretta ricorribilità in cassazione - Ammissibilità.

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22
 Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23
 Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35

L'art. 35, comma quarto della legge 24 novembre1981n. 689 ha assoggettato al rito del lavoro soltanto le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni emesse dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie per le violazioni consistenti nell'omissione del versamento di contributi e premi ovvero per le violazioni cui consegue, pertanto non è assoggettata al rito speciale l'opposizione proposta ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 avverso ordinanza-ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro con cui vengono irrogate sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di legislazione del lavoro. Ne consegue che il ricorso avverso la sentenza di primo grado resa in tali giudizi, inappellabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23, va proposto direttamente alla Corte di Cassazione. (Fattispecie relativa a sanzione amministrativa irrogata dall'Ispettorato provinciale del Lavoro per omessa conservazione sistematica dei fogli di registrazione giorni-guida da parte di un'impresa di trasporto).

 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE -   Impresa di trasporto su terra - Fogli di registrazione (c.d. dischi cronotachigrafi) - Obbligo di conservazione.

Legge Prov. Bolzano 09/01/1977 num. 9
Legge 13/11/1978 num. 727 art. 19  

L'impresa esercente l'attività di trasporto su strada mediante autocarri è tenuta alla conservazione sistematica per un anno dei fogli di registro con dei dati giornalieri di azienda, atteso che l'omessa conservazione sistematica dei fogli di registrazione (c.d. dischi cronotachigrafi) è sanzionata dall'art. 19 della legge n. 727 del 1978 in relazione a ciascun giorno lavorativo, avendo il foglio di registrazione una propria individualità ed autonomia, come emerge dall'art. 15 comma secondo del regolamento CEE n. 3821 del 1985, che fa riferimento alla utilizzazione da parte dei conducenti dei fogli di registrazione "per ciascun giorno in cui guidano" e che si riferisce, quindi, all'obbligo di conservazione di ciascun foglio, che ha una capacità di registrazione limitata a ventiquattro ore.


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Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi