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    Sez.  3, Sentenza n.  16315  del  24/07/2007 
Presidente: Trifone F.  Estensore: Scarano LA.  Relatore: Scarano LA.  P.M. Russo LA. (Conf.)
Aternum Viaggi Sas (Fani' Dante ed altri) contro Bismanturist Srl ed altro (Silvestri ed altro)
(Sentenza impugnata: Trib. Pescara, 17 Giugno 2002)

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE - Contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" - Elementi caratterizzanti - Individuazione - Finalità turistica - Qualificazione - Causa concreta di siffatto contratto - Conseguenza in caso di sua irrealizzabilità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti - Estinzione per impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione - Configurabilità.

Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 111 art. 3 comma 2
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 83
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 84
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 86
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 92
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 93
Cod. Civ. art. 1174
Cod. Civ. art. 1256
Cod. Civ. art. 1325
Cod. Civ. art. 1463
Cod. Civ. art. 1464

Nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (c.d. "pacchetto turistico" o "package", disciplinato attualmente dagli artt. 82 e segg. del d. lgs. n. 206 del 2005 - c.d. "codice del consumo"), che si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno, la "finalità turistica" (o "scopo di piacere") non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero. Ne consegue che l'irrealizzabilità di detta finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, in virtù della caducazione dell'elemento funzionale dell'obbligazione costituito dall'interesse creditorio (ai sensi dell'art. 1174 cod. civ.), l'estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni.



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Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi