Sezz.  Unite, Sentenza n.  16289  del  24/07/2007 
Presidente: Nicastro G.  Estensore: Cicala M.  Relatore: Cicala M.  P.M. Palmieri R. (Conf.)
Min. Finanze (Avv. Gen. Stato ed altri) contro Strano (Non Cost.)
(Sentenza impugnata: Comm.Trib.Reg.Bolzano, 2 Maggio 2000)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - Tasse automobilistiche - Trasporto di persone su autocarri agricoli o industriali senza autorizzazione - Riscossione - Opposizione a cartella esattoriale - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Fondamento.

DPR 05/02/1953 num. 39 art. 28
DPR 05/02/1953 num. 39 art. 29
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2
Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12
Legge 02/12/2005 num. 248
Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis

Spetta alle commissioni tributarie la giurisdizione in ordine al ricorso avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione della tassa e della soprattassa dovute in caso di trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole o industriali senza l'autorizzazione di cui agli artt. 28 e 29 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39: le tasse automobilistiche hanno infatti natura indiscutibilmente tributaria, e dunque, alla luce dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (ed integrato dall'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice tributario, il quale è pertanto chiamato a decidere sia sull'ammontare della tassa di circolazione dovuta, sia sulle sanzioni conseguenti all'utilizzazione di un veicolo senza che sia stata versata la tassa nella misura adeguata al servizio prestato.



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