Sez. L, Sentenza n. 13792 del 13/06/2007
Presidente: Ciciretti S.  Estensore: Toffoli S.  Relatore: Toffoli S.  P.M. Apice U. (Conf.)
Sorci (Sigillo' ed altro) contro Inps (Riccio ed altri)
(Sentenza Impugnata: App. Palermo, 10 Settembre 2003)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ - Addetti ai pubblici servizi di trasporto - Pensione di vecchiaia - Art. 17 della legge n.889 del 1971 - Dedotta disparità di trattamento con le pensioni di vecchiaia dell'AGO commisurate alla retribuzione globale, comprensiva di straordinario - Manifesta infondatezza.

Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 comma 1

In tema di pensione di vecchiaia per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 17 della legge n.889 del 1971, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 42 e 53, dedotta per la disparità di trattamento tra i pensionati iscritti al fondo speciale che non godono di una pensione commisurata alla retribuzione percepita e ai relativi contributi e i pensionati dell'AGO che godono di una pensione commisurata alla retribuzione globale, comprensiva di straordinario, sul presupposto che già Corte cost. n.445 del 1988 ha respinto le censure per i medesimi profili, non sussistendo disparità di trattamento tra lavoratori che prestino lavoro straordinario di turno in base a contratti collettivi aziendali e lavoratori che lo prestino in via di fatto, in quanto la disparità deriva dal concreto esplicarsi delle relazioni tra aziende e lavoratori, né riduce l'adeguatezza della pensione e la sua proporzionalità rispetto alla qualità del lavoro prestato. Né la disciplina sospettata di incostituzionalità può considerarsi attinente all'istituto della proprietà (art.42 Cost.) e alla materia tributaria (art.53 Cost.) non comportando ablazione di beni e non avendo, la contribuzione previdenziale, natura di imposizione tributaria; infine, va sottolineato che il settore autoferrotranviario è caratterizzato da numerose specialità di disciplina relativamente sia al rapporto di lavoro che al trattamento pensionistico, caratterizzato, quest'ultimo, prima della soppressione della normativa di settore, anche da consistenti aspetti più favorevoli rispetto alla normativa generale.


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