Sez.  3, Sentenza n. 13059 del 05/06/2007
Presidente: Fiduccia G.  Estensore: Scarano LA.  Relatore: Scarano LA.  P.M. Carestia A. (Conf.)
Ilardi (Visconti ed altri) contro Universo Assicurazioni Spa ed altro (Caroli)
(Sentenza impugnata: App. Palermo, 14 Settembre 2002)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) - Persona trasportata nella cabina di un autocarro - Regime anteriore all'art. 27 legge n. 142 del 1992 - Autocarro non autorizzato per il trasporto eccezionale di persone - Copertura assicurativa - Esclusione Fondamento.

Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 57
Legge 24/12/1990 num. 990 art. 1
Legge 24/12/1990 num. 990 art. 4
Legge 19/02/1992 num. 142 art. 27
Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, solamente con la modifica operata dall'art. 27 legge n. 142 del 1992 agli artt. 1 e 4 legge n. 990 del 1969 (nel testo modificato dal d.l. n. 857 del 1976, conv. nella legge n. 39 del 1977) è stata introdotta nell'ordinamento, quale regola generale, l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per la r.c.a. ai danni prodotti alle persone comunque trasportate su veicoli. Ne consegue che, anteriormente, la persona trasportata nella cabina di un autocarro era coperto da assicurazione obbligatoria ex art. 4, lett. c), legge n. 990 del 1969 solamente nei previsti casi eccezionali di impiego - da autorizzarsi dall'Ispettorato della Motorizzazione civile, previo nulla osta del Prefetto - di autocarri per il trasporto di persone, ai sensi dell'art. 57 dell'abrogato codice della strada, nel cui difetto essa rimaneva non coperta, non essendo la suindicata legge n. 142 del 1992 retroattiva.


Motore di ricerca:


Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi