Sez.  3, Sentenza n. 12953 del 04/06/2007
Presidente: Fiduccia G.  Estensore: Finocchiaro M.  Relatore: Finocchiaro M.  P.M. Schiavon G. (Conf.)
Hermann Schmid Gutertransporte ed altro (Mair ed altri) contro Logitalia Gestioni Spa (Nassi ed altri)
(Sentenza impugnata: App. Milano, 5 Luglio 2002)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - AFFIDAMENTO AL COMMISSARIO - IN GENERE - Attribuzione di poteri dispositivi patrimoniali in capo al commissario - Esclusione - Conseguenza - Conservazione della titolarità dell'impresa da parte del debitore - Sussistenza - Fattispecie in tema di prescrizione di diritti nascenti dal contratto di trasporto.

 Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 191
Cod. Civ. art. 2937
Cod. Civ. art. 2943
Cod. Civ. art. 2951
Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 147
Decreto Legge 29/03/1993 num. 82 art. 2 comma 1
Legge 06/06/1974 num. 298
Legge 27/05/1993 num. 182

Il debitore in amministrazione controllata - secondo la disciplina del vecchio art. 191 del r.d. n. 267 del 1942 (applicabile "ratione temporis" nella fattispecie) - non era da considerarsi privato della titolarità della propria impresa, tanto che conservava la capacità processuale attiva e passiva in relazione ai giudizi già iniziati, ed il commissario giudiziale non aveva poteri dispositivi, nemmeno in via sostituiva, del patrimonio di detto debitore, con la conseguenza che egli era privo anche della legittimazione a porre in essere atti che, in qualche modo, potessero incidere sul patrimonio dello stesso debitore assoggettato alla suddetta procedura. Ne consegue che in relazione ad una controversia per il pagamento di crediti riguardanti l'esecuzione di contratti di trasporto internazionali, correttamente il giudice di merito ritiene applicabile la prescrizione annuale di cui all'art. 2951 cod. civ., non potendosi invocare quella quinquennale di cui all'art. 2 del d.l. n. 82 del 1993, conv. nella legge n. 162 del 1993, non risultando provata l'applicazione delle cosiddette tariffe a forcella, escludendo la validità di ogni atto interruttivo della prescrizione riconducibile a messe in mora inviate al commissario giudiziale e l'efficacia, quali atti ricognitivi del debito o implicanti rinunzia a far valere la prescrizione, delle dichiarazioni di questo genere provenienti dallo stesso commissario, siccome sprovvisto della necessaria legittimazione.


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