Sez. 2, Sentenza n. 12696 del 30/05/2007
Presidente: Vella A.  Estensore: Mensitieri A.  Relatore: Mensitieri A.  P.M. Golia A. (Conf.)
Carisi ed altro (Zanforlini ed altro) contro Reg. Carabinieri Emilia Romagna Comp. ed altro
(Sentenza impugnata: Giud. pace Codigoro, 21 Gennaio 2003)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Verbale di accertamento della violazione - Impugnabilità fuori delle ipotesi previste dal codice della strada - Esclusione - Fattispecie.

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23
Cod. Strada art. 205
Cod. Proc. Civ. art. 382

In tema di opposizione all'applicazione di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento delle violazioni per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non è, di per sè, lesivo di situazioni giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di un atto di natura procedimentale cui fa seguito un'attività istruttoria destinata a concludersi, ove l'autorità competente ritenga la sussistenza dell'infrazione contestata, con l'emanazione del provvedimento irrogativo della sanzione, la cui impugnabilità, in sede giurisdizionale, è espressamente riconosciuta dal legislatore. Nè può giungersi a diverse conclusioni argomentando dalla norma dell'art. 204 del codice della strada che ammette la possibilità di proporre opposizione direttamente avverso il verbale di accertamento delle violazioni nel settore della circolazione stradale, in quanto tale possibilità trova il suo presupposto nella circostanza che solo in questo caso esso (a differenza di quanto stabilito dalla disciplina generale delle sanzioni di carattere pecuniario) detto verbale è idoneo ad assumere valore ed efficacia di titolo esecutivo e ad incidere sulla posizione della persona alla quale la violazione sia addebitata.(Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che si era pronunciata sull'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento redatto per una violazione del d.lgs. n. 530 del 1992 relativa al trasporto e al commercio dei molluschi).




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