Sez. 3, Sentenza n. 3462 del 15/02/2007
Presidente: Preden R. Estensore: Scarano LA. Relatore: Scarano LA. P.M. Uccella F. (Parz. Diff.)
Vescia (Nola) contro Buonamico ed altro (Tedeschi ed altro)
(Sentenza Impugnata: Giud. pace Bari, 16 Luglio 2003)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA - Esecuzione della prestazione - Obbligo di diligenza ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. - Portata - Violazione - Conseguenze - Responsabilità del debitore - Configurabilità - Fattispecie in tema di trasporto marittimo di persone.

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE - IN GENERE - Esecuzione della prestazione - Obbligo di diligenza ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. - Portata - Violazione - Conseguenze - Responsabilità del debitore - Configurabilità - Fattispecie.

Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 1218

Incorre in responsabilità il debitore che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'attività professionale esercitata, mantenga una condotta non conforme alla diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo volitivo e tecnico impiego delle energie e dei mezzi normalmente obiettivamente necessari utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi (con riferimento a contratto di trasporto, marittimo di persone la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di pace aveva considerato violato, da parte del vettore professionale, l'obbligo di particolare diligenza richiesto dall'art. 1176, 2° comma, cod. civ., per aver intrapreso il viaggio nonostante le previsioni di condizioni metereologiche particolarmente avverse rendessero incerto il rientro pomeridiano, giacché, pur se le stesse ebbero a manifestarsi con una violenza ancora maggiore del previsto, <<indipendentemente dalla tromba d'aria>> la motonave adibita al trasporto non aveva comunque la capacità di affrontare il mare mosso con un carico di 300 passeggeri con il vento forza 7, e neanche con vento forza 4>>. Nel confermare l'impugnata sentenza di risoluzione del contratto e condanna al risarcimento dei danni subìti dai passeggeri per l'impossibilità del rientro in serata sul continente ed il forzato pernottamento di fortuna nel luogo di destinazione, peraltro privo di alberghi, la S.C. ha enunziato il principio di cui in massima).



 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE - Clausola generale di buona fede e correttezza - Fondamento - Contenuto - Fattispecie relativa a trasporto marittimo di persone.

Cod. Civ. art. 1175
Cod. Civ. art. 1358
Cod. Civ. art. 1366
Cod. Civ. art. 1375

L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (Nell'affermare il suindicato principio la S.C., con riferimento a contratto di trasporto marittimo di persone ha ritenuto violato l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza dal comportamento del vettore professionale il quale, nell'impossibilità di affrontare il viaggio di ritorno per le avverse condizioni metereologiche, aveva mancato di accordarsi con altro vettore <<pur di non pagare qualche soldo in più rispetto al costo del biglietto pagato dai passeggeri>>, non consentendo conseguentemente ai medesimi di rientrare in serata sul continente e di evitare il pernottamento di fortuna nel luogo di destinazione, privo di alberghi).



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