Sez. L, Sentenza n. 1104 del 18/01/2007
Presidente: Sciarelli G.  Estensore: Di Nubila V.  Relatore: Di Nubila V.  P.M. Patrone I. (Conf.)
Inps (Sgroi ed altro) contro La Spezia Container Terminal Spa (Persiani ed altri)
(Sentenza impugnata: App. Genova, 30 Gennaio 2003)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) - Monopolio delle compagnie dei lavoratori portuali - Artt. 110 e 111 cod. nav.applicabili "ratione temporis" - Sentenze interpretative della Corte di giustizia della Comunità Europea - Indiscriminato principio di divieto di intermediazione di mano d'opera o di fornitura di lavoro temporaneo nei porti - Insussistenza - Possibilità di appaltare il lavoro nei porti a più imprese in concorrenza tra loro - Liceità - Lavoro nei porti riservato ad una sola impresa appaltatrice di mano d'opera - Inammissibilità - Fattispecie.

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - Monopolio delle compagnie dei lavoratori portuali - Artt. 110 e 111 cod. nav.applicabili "ratione temporis" - Sentenze interpretative della Corte di giustizia della Comunità Europea - Indiscriminato principio di divieto di intermediazione di mano d'opera o di fornitura di lavoro temporaneo nei porti - Insussistenza - Possibilità di appaltare il lavoro nei porti a più imprese in concorrenza tra loro - Liceità - Lavoro nei porti riservato ad una sola impresa appaltatrice di mano d'opera - Inammissibilità - Fattispecie.

Cod. Nav. art. 110
Cod. Nav. art. 111
Legge 23/10/1960 num. 1369
Legge 28/01/1994 num. 84

Dai principi affermati dalla Corte di giustizia della Comunità Europea in tema di monopolio che il codice della navigazione riservava alle compagnie dei lavoratori portuali (sentenze CGCE n.179 del 1991 e n.163 del 1998) prima della riforma introdotta con legge n.81 del 1994, inapplicabile nella specie "ratione temporis", si ricava non già che nei porti viga un indiscriminato principio di divieto di intermediazione di mano d'opera o di fornitura di lavoro temporaneo, ma, al contrario, che tali forme di fornitura di mano d'opera sono lecite. Ciò che al legislatore nazionale è vietato è la costituzione di un monopolio al riguardo, sia esso in favore di compagnie portuali "tout court", ovvero di compagnie portuali "trasformate", conseguendone, per la normativa interna, che il diritto alla libera concorrenza e alla libera prestazione di servizi non si salvaguarda vietando per tutti l'appalto di mano d'opera all'interno dei porti, bensì assicurando la relativa attività a tutti gli operatori del settore, senza privilegiare un soggetto piuttosto che altri, come le compagnie portuali. Conseguentemente, l'effetto nell'ordinamento interno delle sentenze della Corte di giustizia non è quello di vietare nei porti qualsiasi intermediazione, ma di rendere inapplicabili le norme che creano monopoli, sicché per il periodo compreso tra il 1990 e il 1994, il lavoro nei porti può essere appaltato a più imprese in concorrenza tra loro, ma non può essere riservato ad una sola impresa appaltatrice di mano d'opera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale secondo cui i contributi pretesi dall'INPS attenevano ad un periodo - tra il 1990 e il 1994 - in cui era in vigore il monopolio delle compagnie portuali, in deroga alla legge n.1369 del 1960, non operando il generale divieto di interposizione e intermediazione di mano d'opera; tale sistema era stato dichiarato incompatibile con il diritto comunitario dalle sentenze "Gabrielli" e "Raso" della Corte di giustizia; nell'ambito portuale le imprese che fornivano mano d'opera erano sottoposte a vigilanza e controlli dell'autorità portuale ed operavano in regime di concorrenza; il potenziale effetto espansivo dell'art. 1 della legge n.1369 del 1960, invocato dall'INPS, veniva neutralizzato dalla diretta applicazione delle sentenze della Corte di giustizia; la tesi incentrata sull'art. 3 della legge n.1369 cit. non era accoglibile poiché finiva per svuotare la regola comunitaria indicata dalla giurisprudenza della Corte).


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