Sezz. U, Sentenza n. 7 del 03/01/2007
Presidente: Carbone V.  Estensore: Amatucci A.  Relatore: Amatucci A.  P.M. Iannelli D. (Conf.)
Bourjois Sas (Verusio ed altro) contro Gommatex Poliuretani Spa (Plantade ed altri)
(Sentenza impugnata: App. Firenze, 29 Ottobre 2003)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Vendita internazionale con trasporto di merci - Convenzione di Vienna - Luogo della consegna - Individuazione - Luogo di destinazione finale della merce - Irrilevanza - Conseguenze in tema di giurisdizione.

Cod. Civ. art. 1510
Tratt. Internaz. 27/09/1968
Tratt. Internaz. 11/04/1980 art. 31
Legge 21/06/1971 num. 804
Legge 11/12/1985 num. 765

In tema di vendita internazionale implicante trasporto di merci, luogo della consegna - ai sensi dell'art. 31, primo comma, lettera a), della Convenzione di Vienna 11 aprile 1980 (resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 11 dicembre 1985, n. 765) - è quello nel quale i beni sono trasmessi al vettore, salvo specifica deroga pattizia in ordine alla diversa consegna rilevante ai fini della liberazione del venditore. Sicché, ove la consegna delle merci al primo trasportatore perché le faccia pervenire all'acquirente debba avvenire in Italia, la giurisdizione in ordine alla controversia sull'esecuzione e sull'adempimento del contratto è devoluta al giudice italiano, a nulla rilevando che detto contratto contenga anche una pattuzione sulla destinazione finale della merce nei magazzini, all'estero, della società acquirente, trattandosi di clausola non destinata ad incidere sulla determinazione del luogo di consegna in senso giuridico.


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