SEZ. 3, SENT. 11362 DEL 16/05/2006
Presidente: Giuliano A. Estensore: Trifone F.
Relatore: Trifone F. P.M. Finocchi Ghersi R. (Conf.)
Bormioli Rocco Figlio Spa (Contino ed altro) contro Middlegate Europe
Ltd (Visentin ed altro)
(Sent. impugnata: App. Bologna, 21 Gennaio 2002)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO
CIVILE) -
INTERNAZIONALE - Responsabilità illimitata del vettore -
Condizioni previste dalla Convenzione di Ginevra - Colpa grave -
Sufficienza - Onere della prova in concreto - Sussistenza - Fondamento.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE -
RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DOLO E COLPA -
Responsabilità illimitata del vettore - Condizioni previste
dalla Convenzione di Ginevra - Colpa grave - Sufficienza - Onere della
prova in concreto - Sussistenza - Fondamento.
Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 CMR art. 29
Legge 6/12/1960 n. 1621
Cod. Civ. art. 1393
In tema di trasporto internazionale su strada, la Convenzione
di
Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva in Italia con legge 6
dicembre 1960 n. 1621) richiede, per la sussistenza della
responsabilità illimitata del vettore, che la colpa dello
stesso
sia dalla legge dello Stato del giudice adito considerata equivalente
al dolo. Ne consegue che, atteso il principio in base al quale in tema
di responsabilità contrattuale le conseguenze giuridiche
della
colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della
condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della
responsabilità contrattuale del vettore (ai sensi dell'art.
29
di detta Convenzione) nel caso in cui sia rimasta accertata una
straordinaria ed inescusabile imprudenza e l'omessa osservanza anche
della minima diligenza da parte del medesimo o dei suoi dipendenti o
preposti. La sussistenza di tale responsabilità illimitata
deve
essere accertata in concreto, senza che al riguardo possa invocarsi la
presunzione riferibile al minor grado di colpa sufficiente ad integrare
l'inadempimento contrattuale del vettore, e poiché la piena
equiparazione degli stati soggettivi di dolo e colpa, lungi dal
rispondere ad un principio generale dell'ordinamento, è
eccezionale, e come tale necessita di una previsione espressa in tal
senso e non è suscettibile di estensione analogica, ove il
più lungo termine di prescrizione sia collegato a situazione
corrispondente a quella di "colpa equivalente al dolo secondo la legge
del giudice adìto" recata dalla Convenzione di Ginevra, che
nell'ordinamento italiano evoca il concetto di dolo eventuale
certamente esulante dall'ambito di applicazione della presunzione di
colpa a carico del vettore quale prevista dalla stessa Convenzione
(artt. 3, 17, 18 e 32) in termini corrispondenti a quelli di cui
all'art. 1393 cod. civ., la suddetta situazione di colpa "lata"
equiparabile a quella di dolo eventuale deve essere provata in
concreto, non operando alcuna presunzione di legge al riguardo.