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Presidente: Preden R. Estensore: Fico N. Relatore: Fico N. P.M. Cafiero D. (Conf.)
Aspri (Zaza D'Aulisio ed altro) contro Libonati ed altro (Moretti ed altro)
(Sent. impugnata: Trib. Terracina 8 Aprile 2002)
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE -
Disciplina del contratto di viaggio - Fattispecie disciplinata dalla
Convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970, ratificata con legge n. 1084
n. 1977 - Intermediario di viaggio - Qualità risultante dai
documenti di viaggio - Necessità - Difetto -
Responsabilità quale organizzatore del viaggio - Sussistenza
-
Onere della prova.
Convenzione di Bruxelles 23/4/1970
Legge 27/12/1977 n. 1084 art. 19 comma 2
Cod. Civ. art. 2697
Ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della Convenzione
Internazionale di Bruxelles 23 aprile 1970 relativa al contratto di
viaggio, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 27.12.1977,
n. 1084, l'intermediario di viaggio che non faccia constatare dai
documenti di viaggio tale sua qualità, è
considerato
organizzatore del viaggio e risponde verso il viaggiatore come
quest'ultimo. Ne consegue che spetta all'agente di viaggio, che intenda
vincere la presunzione posta dalla norma, provare di avere consegnato
al viaggiatore i documenti contenenti l'espressa dichiarazione che egli
agisce quale intermediario, e non al viaggiatore fornire la prova del
contrario.
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