SEZ. 3, SENT. 5449 DEL 14/03/2006
Presidente: Fiduccia G. Estensore: Travaglino G.
Relatore:
Travaglino G. P.M. Abbritti P. (Diff.)
Transco S.r.l. (avv. Palmigiano ed altro) contro Ace Insurance Sa Nv
(avv. Gelera ed altro)
(Sent. impugnata: App. Milano 28 Settembre 2001)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE
- RESPONSABILITÀ
DEL VETTORE - DOLO E COLPA - Contratto soggetto alla disciplina dettata
dalla legge n. 450 del 1985 - Eliminazione convenzionale del tetto
quantitativo
di responsabilità per l'ipotesi di dolo del vettore -
Estensione
della stessa anche all'ipotesi di colpa - Esclusione -
Fondamento.
Legge 22/08/1985 num. 450 art. 1
Cod. Civ. art. 1128
Cod. Civ. art. 1201
Cod. Civ. art. 1229
L'elemento soggettivo dell'illecito - sia contrattuale che
extracontrattuale
- si articola nei due concetti, del tutto eterogenei, di dolo e di
colpa,
essendo il primo un atteggiamento psicologico intenzionalmente diretto
alla lesione dell'altrui diritto e la seconda viceversa, una condizione
soggettiva caratterizzata, al di là delle possibili
variazioni di
intensità , dalla non volontarietà del fatto
dannoso; ne
consegue che i due stati soggettivi rilevano, di norma, in modo
diverso,
e che la relativa, piena equiparazione, lungi dal rispondere ad un
principio
generale dell'ordinamento, è eccezionale, e come tale
necessita
di una previsione espressa in tal senso e non è suscettibile
di
estensione analogica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di
merito che aveva interpretato il patto contrattuale prevedente,
all'interno
di un contratto di trasporto di cose soggetto alla disciplina
originaria
dettata dalla legge n. 450 del 1985, la rimozione del limite
quantitativo
di responsabilità del debitore per il caso di dolo del
vettore,
che la limitazione quantitativa della responsabilità fosse
da considerare
inoperante anche nell'ipotesi - verificatasi nella specie - della colpa
grave).
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