SEZ. L, SENT. 3874 DEL 22/02/2006
Presidente: Mattone S.  Estensore: Balletti B.  Relatore: Balletti B.  P.M. Patrone I. (Conf.) 
Ficarra (avv. Zampaglione ed altro) contro FFSS S.p.a. (avv. Vesci) 

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IDONEITÀ FISICA - Dipendente esercente attività di lavoro sulle navi-traghetto nella tratta dello stretto di Messina - Rapporto di lavoro nautico - Disciplina riguardante l'accertamento della idoneità fisica - Art. 24, sesto comma, della legge n. 210 del 1985 ed art. unico della legge n. 835 del 1977 - Applicabilità "ratione temporis" - Fondamento - Fattispecie relativa ad accertamento medico, ritenuto legittimo, compiuto dall'unità sanitaria locale di Catania delle Ferrovie dello Stato. 

  Cod. Navig. art. 114  
  Legge 31/10/1977 num. 835  
  Legge 17/05/1985 num. 210 art. 24 com. 6  

Il rapporto di lavoro che intercorre tra l'ente Ferrovie dello Stato (nelle sue diverse denominazioni succedutesi nel tempo) - armatore delle navi-traghetto sulla tratta dello stretto di Messina - ed il personale che presta lavoro subordinato alle dipendenze di detto ente sulle cennate navi-traghetto è sicuramente di "lavoro nautico", poiché tutte le persone che prestano attività lavorativa per il servizio della nave (inteso detto servizio in senso ampiamente lato) fanno parte dell'"equipaggio" e, quindi, rientrano nella categoria della "gente di mare" ex artt. 114 e seguenti cod. nav.. A tal riguardo, tuttavia, e con riferimento alla normativa prevista per l'accertamento della idoneità fisica dei lavoratori nautici, trova applicazione - nella specie - l'art. 24, sesto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, secondo cui "fino alla riforma del Ministero dei Trasporti, nel cui quadro troverà adeguata applicazione, il servizio sanitario, già appartenente all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, continua ad esercitare il controllo sul personale e sull'ambiente di lavoro conformemente al disposto dell'art. 6 della legge n. 833/1978" ed è, quindi, legittimo l'accertamento medico compiuto dall'Unità Sanitaria locale di Catania delle Ferrovie dello Stato (che, nella specie, aveva accertato la non idoneità del lavoratore al servizio di bordo). Tale accertamento medico è peraltro imposto dalla specifica disposizione contenuta nell'articolo unico della legge 31 ottobre 1977, n. 835 - in vigore all'epoca dei fatti e, quindi, applicabile alla fattispecie - secondo cui "le norme contenute nel r.d.l. n. 1733/1933, convertito nella legge n. 244/1934, concernenti l'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare, nonché le modifiche e le integrazioni apportate con la legge n. 1602/1962, non si applicano al personale di ruolo dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto, nei cui confronti continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge n. 425/1958, sullo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato". 



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