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Presidente: Nicastro G. Estensore: Perconte Licatese R. Relatore: Perconte Licatese R. P.M. Russo LA. (Diff.)
Ite Ital Trasp. Eccezionali (avv. Pennuto ed altro) contro Boldrini Spa ed altri (avv. Barca ed altro)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - DIRITTI - Acquisto - Modalità - Richiesta di riconsegna della merce - Rilevanza.
Cod. Civ. art. 1689
Cod. Civ. art. 1697
In tema di trasporto di cose, il diritto del destinatario
deriva direttamente
dal contratto, anche se subordinato, per il suo perfezionamento, ad un
atto di adesione successivo con il quale egli si sostituisce al
mittente
nei diritti nascenti dal trasporto. Tale atto può
consistere, in
caso di arrivo delle cose a destinazione o di scadenza del termine
pattuito,
nella richiesta di riconsegna delle cose rivolta al vettore,
così
che, ove una parte del carico sia rimasta danneggiata e il destinatario
abbia richiesto e ottenuto la riconsegna della parte restante, a norma
dell'art. 1689 cod. civ. egli ha diritto al risarcimento del danno
conseguente
alla perdita od avaria, senza che assuma rilevanza la restituzione al
mittente
della parte di carico danneggiata. Allo stesso modo il subentro del
destinatario
al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasporto avviene
ogni
qual volta il destinatario accetti la cosa danneggiata e proceda alla
verifica
dell'avaria in modo autonomo, così ponendo in essere degli
atti
di esercizio del potere di fatto sulle cose trasportate, comprovanti
l'avvenuta
riconsegna delle cose stesse e, quindi, l'esaurimento del rapporto
contrattuale
di trasporto.