SEZ. 3, SENT. 3665 DEL 21/02/2006
Presidente: Nicastro G.  Estensore: Perconte Licatese R.  Relatore: Perconte Licatese R.  P.M. Russo LA. (Diff.) 
Ite Ital Trasp. Eccezionali (avv. Pennuto ed altro) contro Boldrini Spa ed altri (avv. Barca ed altro) 

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - DIRITTI - Acquisto - Modalità - Richiesta di riconsegna della merce - Rilevanza. 

Cod. Civ. art. 1689  
Cod. Civ. art. 1697  

In tema di trasporto di cose, il diritto del destinatario deriva direttamente dal contratto, anche se subordinato, per il suo perfezionamento, ad un atto di adesione successivo con il quale egli si sostituisce al mittente nei diritti nascenti dal trasporto. Tale atto può consistere, in caso di arrivo delle cose a destinazione o di scadenza del termine pattuito, nella richiesta di riconsegna delle cose rivolta al vettore, così che, ove una parte del carico sia rimasta danneggiata e il destinatario abbia richiesto e ottenuto la riconsegna della parte restante, a norma dell'art. 1689 cod. civ. egli ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla perdita od avaria, senza che assuma rilevanza la restituzione al mittente della parte di carico danneggiata. Allo stesso modo il subentro del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasporto avviene ogni qual volta il destinatario accetti la cosa danneggiata e proceda alla verifica dell'avaria in modo autonomo, così ponendo in essere degli atti di esercizio del potere di fatto sulle cose trasportate, comprovanti l'avvenuta riconsegna delle cose stesse e, quindi, l'esaurimento del rapporto contrattuale di trasporto.