SEZ. L, SENT. 3575 DEL 20/02/2006
Presidente: Senese S.  Estensore: Cuoco P.  Relatore: Cuoco P.  P.M. Velardi M. (Conf.) 
Gruppo Torinese Trasporti Spa (avv. Pacchiana Parravicini ed altro) contro Locci (avv. Vacirca ed altro) 

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - Rapporto di lavoro del personale addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione - Retribuzione dei "viaggi comandati" - Art. 17 r.d.l. n. 2328 del 1923 - Riconoscimento del diritto a considerare tempo di lavoro effettivo la metà del tempo impiegato dal lavoratore per recarsi da una località all'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie. 

  Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 17 
  Preleggi art. 12  

Al fine di poter considerare - ai sensi dell'art. 17 del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 - come lavoro effettivo la metà del tempo impiegato dal lavoratore dipendente di una società di pubblici servizi di trasporto in concessione per recarsi, "senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località all'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto" è necessario che non via sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale, rimanendo irrilevante l'uso del mezzo gratuito di servizio da parte del lavoratore o che quest'ultimo si rechi al lavoro con un proprio mezzo ovvero con mezzi pubblici od anche a piedi. Concorrendo tali condizioni, il lavoratore può ottenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma (alla lett. c), il cui fondamento è insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario al menzionato spostamento indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda. (Nella fattispecie, la S.C., enunciando il richiamato principio, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva riconosciuto il diritto previsto dalla citata norma in favore di un dipendente di un'azienda di servizi pubblici di trasporto in concessione addetto ai turni serali, obbligato a prendere servizio al c.d. posto cambio per poi riportare il mezzo aziendale, a fine turno, in apposito deposito indicato dall'azienda, senza aver percepito alcun compenso per il tempo di percorrenza dal deposito al cambio né per quello di attesa del mezzo utilizzato per raggiungere il posto cambio). 



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